Lavoratori autonomi occasionali

Si ricorda che dal 21.12.2021, è obbligatorio comunicare in via preventiva l’avvio dell’attività dei lavoratori occasionali all’Ispettorato Territoriale del Lavoro ma che tale obbligo riguarda soltanto i committenti che operano in qualità di imprenditori ed i lavoratori autonomi, come numerosi iscritti al nostro Collegio, che svolgono attività di prestazione d’opera di natura strettamente occasionale (tassata nell’ambito dei redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente) non ricadendo in tale categoria i co.co.co., le collaborazioni etero-organizzate, le professioni intellettuali ed i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale (ed un buon commercialista saprà comunque darvi più precise indicazioni); se dunque dal gennaio 2022, la comunicazione preventiva all’ITL poteva essere effettuata a mezzo SMS o mediante posta elettronica, da due mesi a questa parte (esattamente dal 1° maggio) le cose sono cambiate ed è necessario utilizzare in via esclusiva l’apposita applicazione, resa disponibile nel portale web del Ministero del Lavoro, il cui accesso è consentito tramite SPID o CIE.

L’applicazione permetterà quindi l’inserimento dei contenuti minimi della comunicazione come:

  • i dati del committente e del lavoratore;
  • il luogo della prestazione;
  • una sintetica descrizione dell’attività;
  • la data inizio della prestazione;
  • il termine entro il quale sarà conclusa l’opera, con la possibilità di optare per tre ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni o entro 30 giorni ma nel caso che la prestazione ecceda il limite temporale massimo consentito, sarà necessario inviare una nuova comunicazione.