Collegio e PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

Per dissipare i dubbi dei nuovi associati (e le perplessità di chi chiede di essere ammesso a questo sodalizio) sull’utilità dell’iscrizione, vogliamo ricordare come in Italia e nel mondo siano milioni i professionisti che svolgono la loro professione senza appartenere ad un ordine o un albo, basti pensare a tutte quelle figure professionali che operano nel mondo del web, ma anche amministratori di condominio, mediatori, interpreti e traduttori.  La legge 4/2013 si proponeva di dare un inquadramento a tutti i professionisti che svolgevano non solo le attività citate ma anche alle oltre 200 figure professionali spesso molto rilevanti in campo economico e nel leggerla si rileva come i professionisti possano aderire ad associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, al fine di valorizzare le loro competenze e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Da qui si comprende la duplice importanza che riveste il Collegio Toscano Periti Esperti Consulenti che, essendo oltretutto riconosciuto a livello Ministeriale e Regionale, costituisce una forma di garanzia e tutela dell’utente diventando un punto di riferimento in caso di contenzioso ed una sorta di accertata professionalità della prestazione assicurando inoltre al professionista un supporto in caso di vertenze con altre categorie o con i consumatori, tanto da rispondere ai requisiti richiesti dai Tribunali per l’iscrizione e la permanenza negli Albi dei CTU.

L’iscrizione ad un’associazione non costituisce comunque un obbligo, ma, prendendo come riferimento l’art. 2 di quella legge, risulta essere opportuna poiché “garantisce la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l’osservanza dei principi deontologici”. Per quanto concerne, infine, il sistema di attestazione, si precisa tuttavia che l’attestato di iscrizione rilasciato da un’associazione (ed in particolare dal Collegio Toscano Periti Esperti Consulenti) non può essere assimilato ad un “accreditamento” o riconoscimento professionale, ma si limita ad assicurare la regolare iscrizione del professionista, i requisiti necessari all’ammissione e gli standard qualitativi di qualificazione professionale richiesti. L’attestazione deve sempre riportare che si riferisce ai servizi professionali resi dal professionista iscritto all’associazione e dunque non essere intesa come certificazione di qualità della professione.