Professioni non regolamentate

Per dissipare i dubbi che molti continuano a manifestare, si ricorda, come vien fatto quasi ogni anno, che un consulente (persona fisica), per operare in professioni “non regolamentate” secondo la Legge 4/2013,

deve sapere che tali attività rientrano nella disciplina delle professioni non protette, ma magari innovative, il cui esercizio non presuppone l’iscrizione ad un ordine professionale (di avvocati, commercialistici, medici, ingegneri ed, attualmente, altre 24 categorie) od un’adeguata formazione, seguita da un titolo legale e l’inserimento in registri, albi, ruoli od elenchi tenuti presso le Camere di Commercio, l’Ufficio Italiano Cambi o dalle Autority di controllo quali CONSOB ed ISVAP (ad esempio estetisti ed acconciatori), visto che tali figure professionali svolgono la propria attività con modalità e con competenze specificamente loro riservate dalla legge;

può svolgere la sua attività come lavoratore autonomo in tutto il territorio nazionale;

non necessita di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

deve solo richiedere partita IVA ed iscriversi alla gestione separata INPS, magari stipulando un’assicurazione a tutela dei rischi (obbligatoria solo per le professioni regolamentate) ed associandosi al Collegio Toscano Periti Esperti Consulenti per dare così dimostrazione all’utenza di possedere un’attestazione delle proprie capacità professionali e vedersi  riconoscere le proprie spettanze in conformità ai suoi “pareri di congruità”. Nella richiesta di partita IVA, il professionista avrà eventualmente l’accortezza, nel dichiarare l’inizio dell’attività, di optare per un regime agevolato e, per l’INPS, tenere conto che per ogni attività sono previsti codici specifici, cosi come per le tipologie di attività ATECO.

Il consulente è comunque tenuto sempre ad indicare, in calce a fatture e notule, la dicitura “prestazione erogata ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013″.