Lavorare oltre i 70 anni

Considerate le continue richieste ci sembra opportuno puntualizzare le differenze fra i dipendenti pubblici e privati per lo svolgimento di attività lavorativa dopo il raggiungimento dei limiti di età per la pensione.

Nel pubblico le regole sono stringenti, nel senso che c’è un limite di età pari a 65 anni – che può poi variare per specifiche funzioni o professioni (ad esempio, medici, magistrati) – dopo il quale è diritto (quando non addirittura un obbligo) dell’azienda pubblica collocare in pensione d’ufficio il dipendente. L’unica eccezione al collocamento a riposo a 65 anni nel pubblico impiego è costituta dal fatto che il lavoratore non abbia ancora raggiunto il requisito per la pensione anticipata né abbia maturato entro il 2011 la vecchia quota 96: in questo caso si può lavorare fino ad agganciare i requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria.

I dipendenti del privato possono restare al lavoro dopo aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia (al momento a 67 anni), ma devono siglare un accordo con il datore di lavoro. In caso contrario, il dipendente dopo aver raggiunto il requisito per la pensione di vecchiaia, può essere licenziato dall’azienda in qualsiasi momento. La riforma Fornero prevedeva un trattamento di maggior favorire (ma solo fino a 70 anni) in termini di rivalutazione del montante contributivo per incentivare la permanenza al lavoro, ma c’è una pronuncia della Cassazione che richiede, a questo scopo, un accordo con il datore di lavoro, in mancanza del quale si applica la regola generale in base alla quale, il datore di lavoro può interrompere il rapporto in qualsiasi momento, per raggiunti limiti di età. Nulla vieta, però, di farsi assumere da un’altra azienda visto che non c’è obbligo di restare a riposo nel settore privato: si può dunque lavorare anche dopo essere andati in pensione purché si versino i relativi contributi.

Va comunque precisato che lo svolgimento della libera professione o del lavoro autonomo resta sempre possibile senza limiti di età, considerando comunque che chi è andato in pensione anticipata (come per quota 100) non può percepire alcun reddito fino al raggiungimento del normale limite di età pensionabile; va inoltre ricordato che i redditi percepiti a seguito di incarichi semestrali di lavoro autonomo conferiti entro il 31 dicembre 2024 ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, comportano l’incumulabilità con i trattamenti pensionistici.