Novità sulla tassazione del lavoro autonomo
Si vuol ricordare come il Dlgs 192/2024 “Revisione del regime impositivo dei redditi (Irpef-Ires)”, in attuazione della Legge Delega 111/2023, abbia modificato radicalmente la tassazione del reddito di lavoro autonomo. La principale novità riguarda la riscrittura dell’articolo 54 del TUIR, che disciplinava in modo unitario la tassazione dei redditi da lavoro autonomo. La riforma ha introdotto otto nuovi articoli (dal 54 al 54-octies del TUIR), con l’obiettivo di rendere più chiaro il quadro normativo, semplificando l’individuazione delle norme da applicare alle diverse componenti di reddito, e di armonizzare la tassazione del reddito da lavoro autonomo con quella del lavoro dipendente e d’impresa. Una delle novità più rilevanti introdotte dal decreto è l’applicazione del principio di omnicomprensività anche al reddito di lavoro autonomo e il nuovo art. 54, co. 1, del TUIR dispone che il reddito di lavoro autonomo debba essere determinato sottraendo alle somme e ai valori percepiti nel periodo d’imposta l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo, salvo eventuali eccezioni previste dalle disposizioni del capo V del titolo I del TUIR. Questa modifica elimina alcune deroghe e introduce un criterio unificato di calcolo del reddito imponibile, riducendo la possibilità di escludere alcune componenti di reddito, che in precedenza godevano di un trattamento fiscale specifico. Nonostante la nuova applicazione del principio di omnicomprensività, alcune somme percepite dal lavoratore autonomo rimangono escluse dalla base imponibile e il co. 2 del nuovo art. 54 del TUIR prevede infatti che non concorrono alla formazione del reddito:
- i contributi previdenziali e assistenziali versati dal committente per il professionista;
- il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico professionali, purché addebitate in modo dettagliato al committente;
- il riaddebito ad altri soggetti per le spese relative ad immobili e servizi condivisi, utilizzati per l’attività professionale (si veda anche Agenzia delle Entrate, Circolare n. 38/E/2010).
Queste esclusioni rispondono all’esigenza di evitare di assoggettare all’imposta somme che, seppur incassate, non rappresentano un incremento effettivo del reddito del professionista.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore già dal 2024, ad eccezione dell’art. 54-sexies, co. 3, relativo all’ammortamento delle spese per l’acquisto di clientela, che è entrato in vigore nel 2025. L’imputazione temporale dei redditi si applica anche ai periodi d’imposta precedenti, purché le dichiarazioni siano conformi alle nuove regole.