Giustizia alternativa

Si fa rilevare come le Camere di Commercio lavorino in sinergia con gli enti presenti sul territorio per promuovere gli strumenti di giustizia alternativa e sottoscrivano convenzioni  con Ordini e Collegi professionali per la promozione e diffusione dello strumento della mediazione. Per avviare un procedimento di mediazione od arbitrato è necessario inserire nel contratto una clausola multi-step (che preveda cioè il passaggio attraverso più livelli prima di arrivare alla risoluzione) con la quale le parti tenterann0 una mediazione per dirimere,  secondo le disposizioni del Regolamento della Camera di Commercio, le controversie derivanti dall’atto. Qualora non si dovesse pervenire ad un accordo in sede di mediazione, le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dall’atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio, da un arbitro unico (o 3 arbitri, scelta da compiere in considerazione delle circostanze e del valore della controversia) nominato in conformità al Regolamento stesso. L’arbitrato sarà rituale e la decisione arbitrale sarà presa secondo diritto.

La mediazione è, nello specifico, la procedura di risoluzione delle controversie, alternativa alla giustizia ordinaria, nella quale le parti sono protagoniste nella ricerca di un accordo amichevole e soddisfacente per entrambe, consentendo il mantenimento della relazione, aiutate da un mediatore specializzato, imparziale e indipendente, nominato dalla Camera di Commercio. La mediazione si può attivare per ogni tipo di controversia civile e commerciale. È inoltre obbligatorio avere attivato un tentativo di mediazione prima di avviare un processo civile nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari. I vantaggi della mediazione sono la brevità dei tempi (visto che deve concludersi entro 3 mesi dalla presentazione della domanda), l’economicità (i costi sono minori rispetto alla giustizia ordinaria), la riservatezza (considerato che le dichiarazioni rese dalle parti davanti al mediatore non possono in ogni caso essere divulgate e rese pubbliche), l’efficacia (perché l’accordo raggiunto, se sottoscritto anche dai legali, ha valore di titolo esecutivo) e l’esenzione (visto che atti e documenti sono esenti da bollo ed il verbale di accordo inoltre è esente dall’imposta di registro entro il limite di € 50.000).

L’arbitrato è invece una procedura di giustizia alternativa di composizione delle controversie prevista dal Codice di Procedura Civile e consiste nell’affidare a un organo arbitrale (arbitro unico o collegio arbitrale) l’incarico di risolvere una controversia mediante una decisione (chiamata lodo), che sarà vincolante per le parti. L’arbitrato non può avere per oggetto diritti indisponibili o essere attivato per le materie nelle quali vi sia espresso divieto di legge. Per avviare un procedimento di arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio è necessario avere inserito nel contratto o nello statuto societario una clausola compromissoria che preveda la composizione della controversia mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio ed in caso di lite già insorta, le parti possono comunque attivarlo sottoscrivendo un compromesso arbitrale con riferimento al regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio. I vantaggi dell’arbitrato sono i tempi brevi (l’organo arbitrale deve pronunciare il lodo entro 180 giorni dalla prima udienza ed in caso di arbitrato “rapido” il lodo è pronunciato entro 90 giorni), l’economicità (i costi sono contenuti rispetto alla giustizia ordinaria), la riservatezza (ogni soggetto coinvolto nel procedimento deve mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente lo svolgimento e l’esito della procedura) e l’efficacia (il lodo ha lo stesso valore di una sentenza pronunciata dall’Autorità giudiziaria).