Contributi prescritti e rendita vitalizia

Anche se lo avrà già chiesto al suo patronato vogliamo ribadire a chi si avvicina alla pensione che gli eventuali periodi di contribuzione caduti in prescrizione e relativi a prestazioni di lavoro nel settore privato non possono più essere regolarizzati e pertanto, per renderli utili in casse pensionistiche, è necessario costituire una rendita vitalizia, versando il relativo onere economico di riscatto. Il lavoratore può quindi esercitare tale opzione anche dopo la prescrizione del diritto, ma in questo caso con onere a proprio carico secondo le istruzioni fornite con la circolare INPS 48/2025. La facoltà di riscatto, inizialmente prevista solo per rapporti di lavoro di natura subordinata, oggi è riconosciuta anche in favore di: familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali, collaboratori del nucleo diretto coltivatore diverso dal titolare ed iscritti alla Gestione Separata senza obbligo di versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta e versata dal committente/associante. La domanda si presenta direttamente, da parte del lavoratore o del datore di lavoro che ha omesso il versamento; il calcolo dell’onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione, con sistema retributivo o contributivo, in base alla collocazione temporale dei periodi da riscattare, anche ai fini del computo delle anzianità. Le istruzioni per la valorizzazione dei periodi relativi alla contribuzione prescritta e le modalità di applicazione della rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono contenute nella circolare INPS n.25/2020, con successivi provvedimenti per alcuni casi specifici. Nel provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto per rendita vitalizia, notificato tramite raccomandata, saranno indicate le modalità per il pagamento e i termini per effettuare il versamento.