La falsa perizia

Viste le perplessità di alcuni colleghi, vogliamo sottolineare come il reato di falsa perizia sia disciplinato dall’articolo 373 del Codice Penale e preveda delle pene nei confronti dei professionisti che vengono nominati dall’Autorità Giudiziaria e che affermino fatti non corrispondenti al vero od offrano pareri e interpretazioni false: l’eventuale condanna comporta, oltre all’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione dalla professione. L’articolo al quale si fa riferimento è quello che tratta il reato di falsa testimonianza e la pena prevista in questo caso, che si applica anche sul reato di falsa perizia, è la reclusione da 2 a 6 anni. Si tratta di reato che può essere commesso solo dal perito, nominato dal giudice per lo svolgimento di accertamenti tecnici o dall’interprete, chiamato per la traduzione di atti da o in una lingua straniera ma si deve considerare anche il consulente tecnico d’ufficio nominato nel processo civile; non rientrano invece nel caso i consulenti nominati dalle parti, a meno che non si tratti di perizie giurate per le quali i professionisti dovranno rispondere di “false dichiarazioni”; in ogni caso al cliente non possono essere addebitati i danni arrecati alla controparte a meno che lo stesso non abbia fornito al tecnico documenti contraffatti od informazioni non veritiere: eventuali falsi o menzogne avranno, naturalmente, influenza sull’attendibilità della valutazione prospettata dal perito.