Prestazioni occasionali

Per rispondere alle domande che periodicamente ci vengono fatte dai numerosi colleghi interessati, ricordiamo che chi svolge un lavoro autonomo occasionale senza partita IVA deve documentare il pagamento con una ricevuta per prestazione occasionale, che per il committente vale come quietanza e per il prestatore come prova del compenso incassato; gli errori più frequenti riguardano la ritenuta d’acconto, i rimborsi spese e la soglia oltre la quale il committente deve versare i contributi alla Gestione separata, e con i nuovi testi unici fiscali cambiano anche i riferimenti normativi da riportare in calce. Si tenga dunque presente che:

il committente che è sostituto d’imposta trattiene il 20% del compenso a titolo di acconto IRPEF, ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600/1973 ma ciò avviene solo se egli è sostituto d’imposta, come un’impresa, un professionista o un ente, che la trattiene all’atto del pagamento, la versa con F24 entro il 16 del mese successivo e la certifica nella Certificazione Unica. Il prestatore la scomputa dall’IRPEF dovuta in dichiarazione, dove i compensi si sommano agli altri redditi.

Quando paga un privato che non agisce come impresa o professionista, la ricevuta non espone alcuna ritenuta e il prestatore dichiara l’intero compenso. Nessuna ritenuta nemmeno quando il committente ha residenza o sede fuori dall’Italia e non opera come sostituto d’imposta.

la ricevuta sconta l’imposta di bollo da 2 euro quando l’importo supera 77,47 euro, regola confluita dal 1° gennaio 2026 nel Testo unico dei tributi indiretti (D.Lgs. n. 123/2025);

oltre 5.000 euro di reddito annuo da prestazioni occasionali scattano i contributi alla Gestione separata sulla sola eccedenza, con l’aliquota del 33,72% per chi non è pensionato né assicurato altrove (circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026), a carico del committente per due terzi;

i rimborsi spese sono esclusi dalla ritenuta solo quando sono l’unico importo corrisposto e coprono le spese strettamente necessarie (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 49/E dell’11 luglio 2013).

In calce alla ricevuta il prestatore dovrà riportare la dicitura fuori campo IVA per mancanza di abitualità, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 633/1972, e la dichiarazione sulla soglia contributiva, che indica al committente se deve trattenere e versare i contributi.

Dal 1° gennaio 2027 i riferimenti al DPR n. 917/1986 e al DPR n. 633/1972 passano ai nuovi testi unici delle imposte sui redditi (D.Lgs. n. 117/2026) e dell’IVA (D.Lgs. n. 10/2026), e la dicitura andrà aggiornata con il corrispondente articolo.