Pensioni professionisti: ricongiungimenti
Si vuol ricordare ai numerosi interessati che dal 9 febbraio è diventato possibile per i liberi professionisti procedere alla ricongiunzione da e verso la Gestione separata Inps di contributi maturati in altre gestioni previdenziali, comprese quelle delle Casse professionali, con l’obiettivo di ridurre la frammentazione contributiva e permettere di costruire una posizione previdenziale unica nella gestione “accentrante” scelta (Gestione Separata oppure Cassa), secondo le regole della ricongiunzione. Ispirata integralmente al sistema di calcolo contributivo della pensione, la Gestione separata è stata esclusa dall’ambito di applicazione delle norme in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi. La ricongiunzione è un’operazione che trasferisce la contribuzione da una o più gestioni a una gestione “accentrante”, con lo scopo di evitare spezzoni contributivi “poco utili” e concentrare la storia contributiva in un’unica posizione, facilitando diritto e misura della pensione (secondo le regole della gestione che accoglie).
Due le direzioni possibili:
ricongiunzione in uscita dalla Gestione Separata verso la Cassa professionale (la Cassa diventa gestione accentrante),
ricongiunzione in entrata verso la Gestione Separata trasferendo contributi da Cassa/altre gestioni alla Gestione Separata (Gestione Separata accentrante).
La possibilità opera, quindi, da e verso la Gestione Separata includendo le Casse professionali e la domanda deve riguardare tutti e per intero i periodi ancora “disponibili” presso le altre forme previdenziali. Dunque:
- non sono ammesse ricongiunzioni parziali;
- sono esclusi i periodi che hanno già dato luogo a pensione(perché non più disponibili).
Per chi volesse ricongiungere in entrata verso la Gestione Separata, l’INPS precisa che sono esclusi i casi in cui, presso l’Ente/Cassa di provenienza, il richiedente abbia anche solo in parte periodi contributivi antecedenti al 1° aprile 1996 (data di introduzione dell’obbligo contributivo per la Gestione Separata, secondo la ricostruzione normativa richiamata). In pratica, la ricongiunzione non può essere usata per “portare dentro” la Gestione Separata contributi di epoche in cui la Gestione Separata non era operativa. Si proceda quindi per fasi:
A – Mappatura della storia contributiva, individuando tutte le gestioni coinvolte (Cassa professionale, Gestione Separata, eventuali altri periodi) verificando i periodi che hanno già generato pensione (non trasferibili) e contributi prima del 1/4/1996 (vincolo per chi vuole entrare in Gestione Separata).
B – Scelta della gestione “accentrante”: se accentrante è la Cassa si procede alla ricongiunzione “in uscita” dalla Gestione Separata se accentrante è la Gestione Separata si procede alla ricongiunzione “in entrata” (attenzione ai limiti ante 1996).
C – Presentazione della domanda: dal 9/02/2026 le nuove disposizioni sono operative per le nuove domande ma anche per domande e ricorsi pendenti non definiti a questa data.
D – Quantificazione dell’onere (se dovuto) e valutazione dell’accettazione: la circolare evidenzia che la ricongiunzione è onerosa (a carico dell’interessato).
E – Versamento dell’onere e perfezionamento: le modalità di versamento e gestione operativa (termini, eventuali rateazioni previste dalle prassi, gestione ritardi) sono rinviate alle istruzioni sulla L. 45/1990.
Per i periodi che, nella gestione accentrante, sono valutati col sistema contributivo, il criterio di calcolo dell’onere è quello “a percentuale”, non la riserva matematica.
Per la ricongiunzione in entrata verso la Gestione Separata, l’onere viene determinato:
- applicando l’aliquota IVS in vigore nella Gestione Separata alla data della domanda (in ottica di semplificazione: quella dei co.co.co. iscritti in via esclusiva e non pensionati, 33% per il 2025);
- sulla retribuzione di riferimento: quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla domanda (o meno mesi disponibili), rapportata al periodo ricongiunto e “attribuita” temporalmente ai periodi;
- con correttivi di minimale e massimale (se la media annua è sotto il minimale o sopra il massimale vigente nell’anno della domanda, si usa rispettivamente minimale o massimale).
- dall’onere così calcolato si sottrae quanto trasferito dalle gestioni di provenienza ottenendo l’onere netto a carico dell’interessato.
Cosa succede ai periodi ricongiunti per la Pensione:
Il periodo ricongiunto viene accreditato:
- per anno e con periodicità mensile (mese = 30 giorni o 4,333 settimane);
- frazioni inferiori al mese: arrotondamento per eccesso se maggiore ai 15 giorni, altrimenti per difetto.
Ai fini del diritto a pensione, i periodi ricongiunti contano nella loro collocazione temporale, come se fossero stati acquisiti tempestivamente (efficacia retroattiva).
Sul piano “patrimoniale” poi il montante relativo ai periodi ricongiunti è rivalutato a partire dall’anno successivo a quello di presentazione della domanda (perché la rivalutazione ha effetto dalla “data della domanda”, con esclusione dell’anno della domanda).
La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.


