Lavorare dopo la pensione

Per rispondere anche a chi ha chiesto delle delucidazioni, siamo a chiarire che chi è in pensione può lavorare tranquillamente senza vedersi tagliare l’assegno previdenziale, ma solo se ha maturato alcuni requisiti; infatti in linea di principio, la normativa approvata nel 2009 ha abolito completamente il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro ma ci sono una serie di eccezioni: ad esempio le pensioni anticipate speciali impediscono completamente di lavorare fino al raggiungimento dei 67 anni ed in certi casi l’assegno viene drasticamente ridotto quando dovessero essere superate determinate soglie reddituali. Quanti percepiscono la pensione di vecchiaia possono invece lavorare senza problemi e senza limiti: l’assegno previdenziale arriva al raggiungimento dei 67 anni per chi ha almeno 20 anni di contributi alle spalle e tali requisiti sono stati confermati, infatti, anche per il 2026; dal momento del pensionamento è possibile iniziare a lavorare come dipendente, come autonomo o occasionale senza che l’Inps sospenda o riduca l’assegno, rendendo quindi possibile firmare un contratto a tempo indeterminato, determinato o part-time od aprire una partita Iva. Non ponendo la normativa limiti quantitativi o qualitativi, il reddito da lavoro si andrà dunque a sommare a quello da pensione ai fini Irpef e dovranno essere pagate le imposte sulla base dell’aliquota che è stata raggiunta. Tali regole valgono sia per chi è andato in pensione (di vecchiaia) con il sistema retributivo o misto (quindi ha versato dei contributi prima del 1996) che per chi ci è andato con il contributivo puro, avendo iniziato a lavorare dopo il 1996. Chi è andato in pensione prima del 2009 ricorderà che c’erano dei vincoli più severi e molto precisi, ma il Decreto Legge n.112/2008, ha cancellato ogni impedimento, almeno per la pensione di vecchiaia, ma si avrà però l’accortezza di chiudere il rapporto di lavoro dipendente prima di andare in pensione: l’interruzione permette unicamente di avviare il trattamento previdenziale e da quando inizia ad arrivare l’assegno si può iniziare a lavorare, facendosi magari riassumere dallo stesso datore di lavoro; da quando si riprenderà a lavorare inizieranno ad essere versati nuovamente i contributi che, per i dipendenti, saranno in parte a carico dello stesso lavoratore (il 9,19% dello stipendio) e in parte a carico del datore di lavoro, mentre gli autonomi con partita Iva dovranno versare i contributi alla cassa di appartenenza con l’onere tutto è a loro carico; questi versamenti previdenziali non andranno comunque del tutto persi visto che l’Inps riconosce un supplemento di pensione basato sui nuovi contributi versati: un’integrazione a cui si ha diritto dopo 5 anni dalla decorrenza originaria o dall’ultimo supplemento che è stato versato; viene infatti effettuato un nuovo calcolo che tiene conto dei contributi che sono stati versati nel quinquennio: l’aumento della pensione è definitivo, non temporaneo. La situazione è molto simile per quanti percepiscono una pensione anticipata ordinaria, a cui oggi si ha diritto nel momento in cui sono stati maturati 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 e 10 mesi di contributi per le donne senza che siano previsti dei requisiti anagrafici. E’ dunque possibile cumulare liberamente i redditi da lavoro con quelli da pensione (così come con quella di vecchiaia) ed anche in questo caso non c’è alcuna riduzione, non c’è alcun divieto e non è necessario inoltrare alcun tipo di comunicazione all’Inps. Il divieto di cumulo pensione/reddito da lavoro scatta invece in presenza degli altri trattamenti previdenziali come cita il Decreto Legge n.4/2019: “La pensione non è cumulabile,  fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo” e ad essere interessate sono le cosiddette pensioni anticipate speciali, introdotte nel corso degli ultimi anni, come l’Ape Sociale, la Quota 103 o la Pensione anticipata precoci. Si ha dunque la possibilità di uscire prima dal lavoro, ma solo rispettando vincoli molto severi dal punto di vista dei cumuli. Chi ha avuto accesso a Quota 103, (andando in pensione a 62 anni con 41 di contributi), non potrà ad esempio lavorare se non avrà raggiunto i 67 anni e tale divieto riguarda qualsiasi tipo di attività, svolta in Italia od all’estero: non importa se venga effettuata come lavoratore dipendente, come parasubordinato, autonomo od occasionale, ma, in quest’ultimo caso, se supera i 5.000 € lordi annui. Una volta comunque che il soggetto supera i 67 anni, il divieto decade in automatico e diventa possibile cumulare liberamente il reddito da lavoro con quello da pensione, come succede con il trattamento di vecchiaia. Lo stesso dicasi per i Pensionati anticipati precoci (che hanno maturato 41 anni di contributi, con almeno 12 mesi prima dei 19 anni) per i quali vale il divieto di svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa, senza alcuna eccezione (neppure per i 5.000 € previsti per gli occasionali). Ci sono limiti anche per l’Ape sociale (che richiede di aver compiuto almeno 63 anni e 5 mesi, con 30 o 36 anni di contributi a seconda della categoria di appartenenza): chi ha ottenuto la certificazione dal 2024 non può cumulare il reddito da lavoro con quello da pensione fino al raggiungimento dei 67 anni di età con unica eccezione prevista, al solito, per il lavoro autonomo occasionale (sotto i 5.000 € annui); chi invece ha ottenuto la certificazione prima del 2024 può  mantenere i vecchi limiti di € 8.000 da dipendente e € 4.800 da autonomo.