Andare prima in pensione od avere una pensione più alta: versamenti volontari o riscatto?
Buona sera,
A coloro che hanno una carriera discontinua e che si trovano a fare i conti con una più bassa del previsto (o che tarda ad arrivare) vogliamo questa volta indicare gli strumenti per rimediare, diversi tra loro per costi, requisiti e funzionamento, anche se non tutti sono ancora attivi nel 2026.
Capire quale fa al caso proprio richiede di conoscerli tutti.
Prima di tutto occorre tener presente che i contributi volontari servono a coprire periodi presenti e futuri di inattività: si versano mese per mese, o trimestre per trimestre, mentre non si lavora, mentre il riscatto serve a valorizzare periodi già trascorsi (anni di studio, periodi di interruzione, vuoti tra un contratto e l’altro); i due strumenti non si escludono e spesso la soluzione migliore è una combinazione fra loro, a seconda di dove si trovano i vuoti nella posizione assicurativa. I contributi volontari consentono a chi ha interrotto o cessato l’attività lavorativa di continuare a versare all’INPS come se stesse ancora lavorando e richiedono una specifica autorizzazione dell’Istituto, che la concede a chi ha maturato almeno cinque anni di contributi effettivi in qualunque epoca, oppure tre anni nei cinque precedenti la domanda: una volta ottenuta l’autorizzazione, il versamento avviene per trimestri e può coprire anche i sei mesi precedenti la data della domanda. Per vuoti precedenti i 6 mesi occorre il riscatto ed in particolare il riscatto della laurea trasforma gli anni del corso universitario legale in contributi pensionistici a tutti gli effetti, utili sia per anticipare la pensione sia per aumentarne l’importo. Esistono due versioni con costi molto diversi. Per chi non ha contributi versati prima del 31 dicembre 1995 c’è il riscatto agevolato che costa circa 6.000 euro per anno di corso nel 2026, con detrazione fiscale del 50 per cento sull’onere sostenuto.
Il riscatto ordinario è poi accessibile a tutti gli iscritti all’INPS (indipendentemente dalla data di inizio contribuzione) ma il costo è proporzionale all’ultima retribuzione e può essere molto più elevato; in compenso l’onere è deducibile integralmente dal reddito imponibile IRPEF. In entrambi i casi il pagamento può comunque essere rateizzato fino a dieci anni senza interessi.
Il D.Lgs. 564/1996 è la norma strutturale — senza scadenza — che consente di riscattare diversi tipi di periodi scoperti successivi al 31 dicembre 1996 ed è accessibile in qualsiasi momento, su domanda, a tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive. Le casistiche sono quattro e hanno regole diverse.
- L’articolo 5 riguarda i periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa: aspettative non retribuite per motivi privati o di salute, periodi di sciopero, interruzioni con diritto alla conservazione del posto. Il limite massimo riscattabile nell’intera vita lavorativa è di tre anni. Il datore di lavoro deve attestare per iscritto che il periodo è privo di retribuzione imponibile.
- L’articolo 6 copre i periodi di formazione professionale, studio, ricerca e inserimento nel mercato del lavoro — stage, tirocini, dottorati — privi di copertura assicurativa e finalizzati all’acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione o la progressione di carriera. Non c’è un limite massimo di durata, ma è necessario aver conseguito il relativo titolo o attestato.
- L’articolo 7 si applica ai lavoratori con carriere discontinue, stagionali o temporanee: consente di riscattare i periodi di inattività intercorrenti tra un contratto a termine e il successivo, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa. Requisito indispensabile: l’iscrizione alle liste di collocamento e la prova documentata del permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo da riscattare. Non è invece ammesso il riscatto del periodo successivo all’interruzione di un contratto a tempo indeterminato.
- L’articolo 8 riguarda i lavoratori con contratto part-time verticale o ciclico: consente di coprire i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa — le settimane o i mesi “vuoti” di un part-time ciclico — non coperti da contribuzione obbligatoria. La domanda va presentata entro dodici mesi dalla scadenza della Certificazione Unica dell’anno di riferimento, in alternativa al riscatto ordinario.
Esiste infine uno strumento specifico per una situazione particolare: quella di chi ha lavorato regolarmente ma il cui datore di lavoro non ha versato i contributi, e quei contributi sono ormai prescritti. In questo caso la strada è la rendita vitalizia che consente di riscattare i periodi con contributi omessi e prescritti pagando un onere calcolato sulla retribuzione del periodo interessato. Non è uno strumento per tutti, ma per chi si trova in questa situazione specifica è l’unica via per recuperare quegli anni ai fini pensionistici.
Per scegliere tra gli strumenti disponibili bisogna comunque chiedersi se il vuoto contributivo è passato o presente (se si tratta di periodi già trascorsi serve un riscatto; se si tratta di un periodo di inattività in corso o imminente servono i contributi volontari) di che tipo di vuoto si tratta (anni di laurea, periodi di interruzione documentati, contributi omessi dal datore) e quanto manca alla pensione (prima si interviene, minore è il costo per anno recuperato e maggiore è l’effetto sull’importo finale dell’assegno).
Se vi siamo stati utili fatecelo sapere e, in ogni caso, buon lavoro dalla Segreteria



