Cumulo pensione e reddito autonomo

Siamo a ricordare come l’INPS abbia fissato per il 2 novembre p. v. la scadenza della dichiarazione RED per chi percepisce un trattamento previdenziale e ha un’attività in proprio: sui guadagni del 2025 l’Istituto applica le regole sul cumulo pensione e reddito autonomo e calcola la trattenuta sull’assegno; l’obbligo riguarda una platea ristretta, soprattutto i titolari di assegno di invalidità e i pensionati pubblici di inabilità che continuano a lavorare con partita IVA.

La comunicazione comprende anche il reddito previsto per l’anno in corso e chi è tenuto alla dichiarazione e non la presenta deve restituire all’INPS l’equivalente di un anno di pensione. Sono esonerati pensioni di vecchiaia e di anzianità, prepensionamenti e trattamenti liquidati con almeno 40 anni di contributi e il divieto di cumulo pensioni e assegni di invalidità non opera se il reddito da lavoro autonomo 2025 non supera 7.844,20 euro; sopra la soglia, l’INPS trattiene il 30% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo, entro il 30% del reddito autonomo. Per i titolari di pensione e assegno di invalidità non esonerati il divieto scatta solo quando il reddito da lavoro autonomo del 2025 supera 7.844,20 euro e fino a quella cifra la pensione si incassa per intero. Non contano ai fini del divieto di cumulo i compensi per attività socialmente utili nei programmi di reinserimento degli anziani promossi da enti locali e altre istituzioni, le indennità e i gettoni di presenza degli amministratori locali, le indennità legate a cariche pubbliche elettive, le indennità dei giudici tributari e le remunerazioni dei sacerdoti. Sono tenuti alla comunicazione anche i titolari di pensione di invalidità INPGI, i pensionati che svolgono lavoro sportivo e i magistrati onorari confermati che esercitano in via non esclusiva, il cui compenso è reddito da lavoro autonomo. Nella Gestione dipendenti pubblici il divieto riguarda i trattamenti di inabilità: le pensioni privilegiate e quelle per dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o alle mansioni. Ne sono esclusi i trattamenti privilegiati del comparto difesa e sicurezza di chi è transitato all’impiego civile nella pubblica amministrazione per inidoneità al servizio militare o d’istituto.

La dichiarazione si presenta online con il servizio RED Precompilato (consuntivo 2025 e preventivo 2026).