Qui di seguito sono riportati il testo dello Statuto e, nelle ultime pagine, le norme che regolano le varie attività (Formazione e Delegazioni) e  l’ordinamento dei Registri Sussidiari.

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE

La denominazione di ‘Collegio’ è legittimata dall’essere la presente Associazione diretta derivazione dell’analogo organismo fondato il 20 Novembre 1975, con rogito notaio Dott. Raimondo Polirpo, repertorio N. 131802, fascicolo N. 1552, registrato ad Empoli il 26 Novembre 1975 al N. 3123, Volume 156, Ufficio Registro per gli Atti Pubblici, F.A.L. Prefettura di Firenze N. 94 del 25 Novembre 1975.

 

ART. 2 – SCOPI

Il Collegio, apartitico ed estraneo a qualsivoglia ideologia politica, si propone di:

  1. a) Mantenere vivo lo spirito di colleganza e di collaborazione fra tutti gli iscritti all’Associazione allo scopo di pervenire, al massimo grado possibile, all’interdisciplinarietà delle varie professioni in esso raggruppate;
  2. b) Tendere al costante elevamento ed al progressivo aggiornamento e specializzazione di tutti i suoi iscritti. Collaborare con lo stato e gli Enti Locali alla formazione professionale degli associati, dando vita a scuole di specializzazione e/o corsi di perfezionamento ed aggiornamento in collaborazione con i predetti Enti;
  3. c) Cooperare con gli Ordini, i Collegi Professionali e le altre istituzioni dello Stato per la tutela degli interessi morali, culturali e tecnico – professionali degli iscritti e per la rappresentanza di questi, se richiesto, nella fase preliminare dei provvedimenti legislativi, nella predisposizione di specifici regolamenti operativi, nella trattazione di vertenze coinvolgenti interessi collettivi.

 

ART. 3 – SEDE

L’Associazione ha sede in Firenze.

Gli organismi territoriali potranno riunirsi in una Confederazione o Consiglio Nazionale.

 

 ART. 4 – REQUISITI di AMMISSIONE

Dato il peculiare carattere del collegio, l’ammissione in qualità di associato è subordinata al possesso dei seguenti requisiti e documenti:

  1. a) età minima anni 25 (salvo deroghe di cui all’art. 7);
  2. b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
  3. c) essere di condotta irreprensibile. Non avere riportato condanne per reati previsti dall’ordinamento penale né comunque essere indiziato di reato;
  4. d) residenza o domicilio o dichiarata operatività nell’ambito della Regione Toscana;
  5. e) titolo di studio: diploma scuola media superiore o laurea; titolo di studio minimo per coloro che risultano già iscritti, all’atto della domanda di ammissione, in elenchi pubblici legalmente ordinati;
  6. f) specifica competenza nella specialità richiesta (da comprovarsi secondo quanto previsto dall’Art.5);
  7. g) non avere precedenti radiazioni da Ordini, Collegi o Associazioni Professionali;
  8. h) documentata autorizzazione da parte delle Amministrazioni interessate (per i pubblici dipendenti);

 

  ART. 5 – DIMOSTRAZIONE della SPECIFICA COMPETENZA

Agli effetti della dimostrazione della specifica competenza, il Collegio considererà preferenziale il già avvenuto inserimento dell’’aspirante perito in:

  1. a) Albi, Ordini e Collegi Professionali riconosciuti, quando la specialità peritale prescelta rientri fra quelle previste dalla Legge Istitutiva;
  2. b) Attività professionali determinate dalle Regioni;
  3. c) Elenco ministeriale di cui al T.U. Imposte Dirette (D.P.R. 29 Gennaio 1958 N. 645 e successive modificazioni, Art. 13 );
  4. d) Elenchi periti Doganali di cui al T.U. delle disposizioni in materia doganale (D.P.R. 23 Gennaio 1973, N. 43 );
  5. e) Requisito parimenti preferenziale sarà considerato l’avvenuto licenziamento al termine di corsi gestiti dal Collegio in collaborazione con Enti Pubblici.

I soggetti in possesso dei titoli preferenziali di cui ai punti sopra elencati, dalla lettera a) alla lettera e), potranno essere esonerati dall’esame obbligatorio ai fini dell’ammissione, a giudizio del Comitato di Presidenza e previa verifica della necessaria documentazione comprovante la specifica competenza.

 

ART. 6

Potranno essere altresì iscritti anche coloro che sono inseriti in:

  1. a) Albi del C.T. del Giudice presso i Tribunali Civili e Penali secondo la legislazione vigente e le disposizioni attinenti;
  2. b) Ruoli dei Periti e degli Esperti tenuti dalla C.C.I.A.A. ex D. M. 29/12/79 (Art. 32 T.U., R.D. 20/09/34 N. 2011 e successive modifiche);
  3. c) Elenchi speciali dei Consulenti Tecnici per i Marittimi presso i Tribunali di competente giurisdizione secondo il Codice di Navigazione e relativo regolamento;
  4. d) Elenchi speciali di Liquidatori di avarie presso le Corti di Appello con distretto confinante col mare, secondo il C.M.;
  5. e) Tutti coloro sforniti di iscrizione in Albi, Ordini, Collegi, Elenchi e Ruoli ma in possesso, oltre che dei requisiti di cui all’Art.4, anche di idonea documentazione (debitamente autenticata) attestante l’esercizio dell’attività peritale nei due anni antecedenti la data di presentazione la domanda di ammissione.

 

ART. 7

Possono essere ammesse le seguenti deroghe al disposto dell’Art. 4:

  1. a) età minima: per coloro che sono stati dichiarati idonei al termine dei vari corsi gestiti dal Collegio in collaborazione con Enti Pubblici – ovvero appartenenti a Ordini e Collegi Professionali riconosciuti;
  2. b) titolo di studio minimo per coloro che risultano già iscritti, all’ atto della domanda di ammissione, in elenchi pubblici legalmente ordinati, oppure una documentata specifica competenza in una determinata specialità per la quale non esiste un particolare titolo di scuola superiore (da comprovarsi secondo quanto previsto dall’Art. 5)
  3. c) domicilio ed operatività nella zona regionale per coloro che risiedono in territori momentaneamente privi di analoga associazione.

 

ART. 8

La domanda per l’ammissione in qualità di iscritto deve essere compilata su apposito modulo e corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui ai precedenti articoli 4 – 5 – 6 – 7.

Ritenuta sufficiente la documentazione presentata, il Comitato di Presidenza (art. 26) cui spetta di decidere sull’ammissione, lo sottoporrà all’esame di cui agli articoli 4 – 5 – 6, esprimendo al termine dello stesso, parere positivo o negativo all’ammissione.

Entro trenta giorni dalla data dell’eventuale comunicazione di reiezione della domanda, l’interessato potrà presentare ricorso al Consiglio Direttivo, che deciderà in via definitiva (art. 24).

L’ammissione non potrà avvenire per più di due settori categorici e per due delle relative specialità, tranne eccezionali casi di assoluta e comprovata competenza.

Eventuali successive estensioni ad altre «specialità» dovranno essere richieste, con opportuna documentazione, al Comitato di Presidenza, fermo restando quanto detto al precedente comma.

 

 ART. 9

Entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda, il nuovo Iscritto è tenuto a perfezionare l’ammissione con il pagamento del contributo per l’anno in corso nonché della quota «una tantum» di iscrizione.

L’ammissione comporta il tassativo impegno di mantenere l’iscrizione al Collegio per un periodo di almeno tre anni (c.f.r. Art. 24 C. C. e giurisprudenza costante) e di corrispondere, entro il primo bimestre di ciascun anno, il contributo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 10

La qualità di Iscritto comporta l’accettazione e quindi l’impegno all’osservanza del presente Statuto, delle norme di Legge, del codice deontologico professionale e delle deliberazione di spettanza degli organi statutari, nonché degli accordi intercorrenti tra il Collegio ed altri organismi professionali e/o associativi a carattere nazionale e internazionale.

L’iscritto ha l’obbligo di informare il Collegio di eventuali vertenze nelle quali è prevedibile il coinvolgimento di interessi collettivi della categoria.

 

ART. 11

La qualità di Iscritto si perde:

  1. a) per dimissioni che devono essere notificate dall’interessato al Collegio, mediante lettera raccomandata, entro il trenta mediante lettera raccomandata entro il trenta settembre dell’anno precedente l’effettiva dichiarata cessazione; il dimissionario è comunque tenuto al pagamento della intera quota dell’anno in corso;
  2. b) per morosità recidiva a due specifici solleciti e che viene accertata e dichiarata dal Comitato di Presidenza, sessanta giorni dopo il termine fissato dall’Art.9, secondo comma. L’eventuale riammissione è subordinata al completo pagamento di tutte le quote arretrate con la maggiorazione del 10% a titolo di concorso spese;
  3. c) per decadenza su delibera del Comitato di Presidenza, a seguito della perdita da parte dell’iscritto di uno dei requisiti in base ai quali è stata concessa l’ammissione; in questo caso, fermo restando l’obbligo del pagamento della quota associativa per l’anno in corso, egli può ricorrere al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione, per la decisione definitiva;
  4. d) per radiazione deliberata dal Comitato di Presidenza, su proposta della Commissione di Disciplina (Art. 24 – lett. f) in conseguenza di comportamenti lesivi al prestigio della categoria e per gravi infrazioni ed eccezionali motivi che rendano incompatibile l’ulteriore permanenza nel Collegio. Contro la suddetta delibera è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione, per la decisione definitiva. L’eventuale riammissione non potrà avvenire, comunque, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal definitivo provvedimento di radiazione, o dall’intervenuta riabilitazione da parte dell’Autorità Giudiziaria, fermo restando il possesso degli altri requisiti fissati per la normale ammissione.

La cessazione della qualità di Iscritto, in relazione ad uno dei provvedimenti sopra elencati, comporta l’obbligo, da parte dell’interessato, di restituire la tessera e l’attestato di appartenenza al Collegio e di non più usare timbri, stemmi o diciture riguardanti il Collegio stesso.

Prima dell’adozione di provvedimenti disciplinari relativi agli eccezionali motivi di cui ai punti c) e d) il Comitato di Presidenza ha facoltà di proporre al Consiglio Direttivo la costituzione di apposita Commissione di Disciplina (Art. 24) composta da tre membri.

 

ART. 12

L’ iscritto che (al compimento del 70. anno di età e con almeno 35 anni di appartenenza al Collegio) dichiari di non volere più esercitare l’attività di perito esperto consulente, potrà chiedere di essere iscritto nell’elenco speciale del «Gruppo d’onore», restando esonerato dall’obbligatorio contributo annuale, fatta eccezione per la corresponsione di un importo simbolico, la cui entità, fissata dal Consiglio Direttivo, non dovrà comunque superare il 10% della normale quota annuale.

Gli iscritti nell’elenco speciale non possono rivestire cariche.

 

  ART. 13 – ORGANI del COLLEGIO

Gli Organi del Collegio sono:

  1. a) l’ Assemblea degli Iscritti
  2. b) il Consiglio Direttivo
  3. c) il Comitato di Presidenza
  4. d) il Presidente
  5. e) i Revisori dei Conti
  6. f) la Commissione Disciplinare

Le corrispondenti cariche non sono retribuite, fatta eccezione per specifiche prestazioni straordinarie e/o professionali non rientranti nelle diverse funzioni precisate nel presente Statuto.

 

L’ASSEMBLEA

ART. 14 – L’ASSEMBLEA

Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

  1. a) determinare le linee generali del Collegio e fissare le direttive sui problemi riguardanti l’intera categoria;
  2. b) approvare il rendiconto consuntivo e le inerenti relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
  3. c) approvare il preventivo di gestione;
  4. d) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, con la scadenza ed i principi precisati all’Art. 22;
  5. e) ratificare quanto deliberato dal Consiglio Direttivo circa le adesioni di cui all’Art. 3 ultimo comma e le eventuali revoche;
  6. f) deliberare su specifici argomenti presentati dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da Iscritti.

 

ART. 15

L’Assemblea ordinaria viene tenuta annualmente entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (Art. 36) e viene indetta dal Presidente, a nome del Consiglio Direttivo, con avviso da inviarsi agli Iscritti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L’ avviso deve contenere l’ indicazione dell’Ordine del giorno, la data ed il luogo dell’adunanza e gli estremi della eventuale seconda convocazione.

 

ART. 16

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea coloro che, alla data della convocazione della stessa, siano in regola con il pagamento della quota sino al 31 dicembre dell’anno precedente, nonché i nuovi Iscritti che abbiano regolarizzato la loro posizione contributiva.

Gli aventi diritto ad intervenire all’Assemblea possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Iscritto.

E’ consentito un numero massimo di tre deleghe.

 

ART. 17

In caso di particolari ed eccezionali esigenze operative, su richiesta del Presidente e con delibera del Consiglio Direttivo o direttamente da parte di questo, oppure di almeno un decimo degli Iscritti, può essere convocata l’Assemblea straordinaria con le stesse modalità di quella ordinaria e previa indicazione degli argomenti da trattare.

 

ART. 18

L’Assemblea è pure convocata per le modifiche statutarie o per lo scioglimento del Collegio; per quest’ultimo caso la procedura da seguire è quella prevista dall’Art. 37.

 

ART. 19

Gli Iscritti possono essere chiamati ad esprimere il loro voto sugli argomenti indicati nell’Ordine del giorno, anche per «corrispondenza» (referendum) con le modalità che saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

In questo caso l’avviso di convocazione assembleare deve contenere, oltre all’Ordine del giorno, anche quello della data di chiusura delle votazioni e del luogo dove avviene lo scrutinio delle schede.

 

ART. 20

  Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le Assemblee con votazione per corrispondenza sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Nel caso di modifiche statutarie, anche se con votazione per corrispondenza (referendum) occorre sempre la partecipazione di almeno un quarto degli Iscritti e l’assistenza di un notaio.

Le deliberazioni sono prese comunque a maggioranza semplice di voti.

 

ART. 21

Ogni Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Il verbale di adunanza è redatto dal Segretario del Collegio.

Se la votazione avviene per scheda, la funzione di scrutatori è affidata ai Revisori dei Conti (Art. 32).


ART. 22 – IL  CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 15 membri.

Dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio è eletto dall’Assemblea con una procedura che, in relazione alla particolare importanza che questo compito riveste nella vita associativa, deve attenersi ai seguenti inderogabili principi:

  1. a) la lista unica dei candidati verrà formata mediante referendum con il quale ciascun iscritto, che ha diritto di partecipare all’ Assemblea, manifesta la propria disponibilità a ricoprire tale carica;
  2. b) la votazione in Assemblea generale avverrà a schede;
  3. c) ciascun elettore non potrà indicare, sulla scheda di votazione, più¹ di quindici nominativi di candidati scelti tra quelli della lista unica;
  4. d) verranno proclamati eletti al Consiglio Direttivo i candidati con il maggior numero di voti espressi dall’Assemblea generale;
  5. e) in caso di parità l’elezione è a favore del candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro di uguale anzianità, quello di maggiore età;
  6. f) i Revisori dei Conti assolveranno dall’inizio fino al termine delle operazioni di voto, anche le funzioni e le incombenze di Comitato Elettorale, emanando le eventuali ulteriori norme esecutive e sovrintendendo responsabilmente allo svolgimento delle varie fasi elettive (Art. 32, ultimo comma).

I posti risultanti vacanti nel Consiglio Direttivo, durante il periodo di carica, per qualsiasi motivo, saranno reintegrati, per cooptazione, con riferimento ai risultati della precedente votazione.

I Consiglieri, cosi nominati, resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

Nella eventualità di dimissioni contestuali della maggioranza dei membri del Consiglio, si dovrà procedere a nuove elezioni.

ART. 23

Il Consiglio Direttivo elegge, a sua volta, a schede segrete, scegliendoli tra i suoi componenti, i 5 membri formanti il Comitato di Presidenza (Art. 25) e cioè:

il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Relatore.

Con votazione separata elegge, inoltre, i Revisori dei Conti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo avverranno, in linea di massima, con periodicità almeno trimestrale, su convocazione del Presidente, oppure in qualsiasi momento su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Nella richiesta, in questi casi, dovranno essere specificati i motivi e/o gli argomenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, prevalendo, a parità di voti, quello del Presidente.

Nelle sedute del Consiglio Direttivo si può procedere per votazione, anche su richiesta di un solo membro.

Il membro del Consiglio che non partecipa a tre riunioni consecutive viene considerato dimissionario, indipendentemente dai motivi addotti, ad esclusione dei casi di impedimento per malattia.

Alle riunioni di Consiglio hanno diritto di partecipare, senza voto deliberante, i Revisori dei Conti.

 

ART. 24

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. a) promuovere iniziative per realizzare la politica generale del Collegio e l’aggiornamento tecnico-professionale;
  2. b) curare la gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio;
  3. c) deliberare in merito al rendiconto consuntivo ed alla relazione inerente predisposti dal Comitato di Presidenza e destinati all’esame dell’Assemblea;
  4. d) approvare lo schema di preventivo;
  5. e) deliberare in ordine alla misura dei contributi straordinari e della quota «una tantum» per le nuove iscrizioni;
  6. f) ratificare, su proposta del Comitato di Presidenza, la formazione delle Commissioni di studio e di disciplina (Art. 11, ultimo comma), nominandone i rispettivi Coordinatori responsabili;
  7. g) designare, su richiesta del Comitato di Presidenza, e mediante votazione a scheda, i rappresentanti del Collegio presso Enti, Consigli e Commissioni in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o ammessa;
  8. h) decidere, in via definitiva, sui ricorsi in materia di ammissioni (Art. 8) e di cancellazioni (Art. 11);
  9. i) stabilire le norme per l’emissione di ordini di pagamento e di incasso
  10. j) decidere, salvo ratifica dell’Assemblea, circa le adesioni o le revoche di cui all’ultimo comma dell’Art. 3);
  11. k) deliberare in merito al conferimento della «stella al merito della solidarietà professionale» o di altri riconoscimenti di benemerenza ad Iscritti od a terzi meritevoli;
  12. l) controllare l’ operatività dei singoli Consiglieri nell’assolvimento degli incarichi assegnati ed adottare eventuali provvedimenti.

 

ART. 25 – IL COMITATO DI PRESIDENZA

  Il Comitato di Presidenza è costituito da cinque componenti il Consiglio Direttivo e comprende: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Relatore, eletti ai sensi dell’Art. 23.

Il Comitato di Presidenza deve riunirsi di norma bimestralmente in date eventualmente prefissate e comunque senza particolari formalità.

Per la validità delle sue riunioni e delle sue deliberazioni, valgono le norme stabilite per il Consiglio Direttivo (Art. 23).

 

ART. 26

Sono compiti del Comitato di Presidenza:

  1. a) predisporre i programmi dell’attività del Collegio;
  2. b) decidere su ammissioni (Art. 8) e cancellazioni (Art. 11);
  3. c) elaborare il rendiconto consuntivo annuale e quello preventivo, con le relazioni da presentare al Consiglio Direttivo;
  4. d) decidere sulla struttura dei servizi di Segreteria, delle attrezzature, della manutenzione della sede e delle esigenze pratiche di operatività;
  5. e) proporre al Consiglio Direttivo la ratifica dell’istituzione di Commissioni e di rappresentanti del Collegio, secondo quanto previsto all’Art. 24;
  6. f) provvedere alla periodica informazione agli Iscritti della attività del Collegio e delle organizzazioni collegate;
  7. g) esprimere pareri di congruità su note di competenze e spese relative alle prestazioni effettuate dagli Iscritti per incarichi di natura stragiudiziale.

 

ART. 27 – IL PRESIDENTE

  Il Presidente rappresenta legalmente il Collegio, sia nei confronti degli Iscritti, che dei terzi, Enti, Autorità, privati.

Il Presidente attua le deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo, provvedendo a comunicare, alla prima successiva riunione, le decisioni adottate, per la conseguente ratifica da parte dei singoli organi interessati.

In caso di assenza del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente o, in sua mancanza, dal Segretario.  

ART. 28 – IL VICE PRESIDENTE

  Al Vice Presidente sono devolute tutte le facoltà, le prerogative e le responsabilità del Presidente, in caso di assenza dello stesso.

Attua anche quanto gli è assegnato dall’Art. 35, terzo comma.

 

ART. 29 – IL SEGRETARIO

  Al Segretario è demandato l’incarico di sovrintendere all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi di segreteria del Collegio; è responsabile della stesura dei verbali relativi al Consiglio Direttivo, al Comitato di Presidenza, nonché alle Assemblee generali (Art. 21).

Firma, col Presidente, gli attestati di appartenenza al Collegio e quelli di benemerenza.

Svolge temporaneamente le funzioni del Tesoriere in caso di assenza dello stesso (Art. 30), mentre nell’eventuale sua assenza le funzioni ad esso relative vengono svolte, sempre in via provvisoria, dal Vice Presidente o da altro Consigliere indicato dal Presidente.

 

ART. 30 – IL TESORIERE

  Il Tesoriere è responsabile degli atti di gestione economica e finanziaria del Collegio, in conformità alle deliberazioni, degli organi sociali competenti.

Ha il compito di seguire la tenuta dei libri contabili, anche con collaborazioni professionali, eventualmente esterne.

Cura, con i Revisori dei Conti, la formazione dei bilanci.

Ha inoltre i compiti previsti dall’Art. 35).

In caso di sua assenza, le funzioni di Tesoriere vengono temporaneamente assunte dal Segretario (Art. 29).

 

ART. 31 – IL RELATORE

  Il Relatore svolge il compito di sottoporre al Comitato di Presidenza le domande di ammissione opportunamente istruite e documentate (Art. 8) e di presentare adeguata relazione circa i provvedimenti di cancellazione (Art. 11).

 

ART. 32 – I REVISORI DEI CONTI

  La questione amministrativa del Collegio è controllata dai Revisori dei Conti, di cui tre sono effettivi e due supplenti; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti sono eletti dal Consiglio Direttivo con la stessa procedura dei membri del Comitato di Presidenza (Art. 23).

I Revisori effettivi scelgono, fra di loro, il Presidente.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo di un Revisore effettivo, subentra il supplente più anziano di età.

I Revisori hanno diritto di partecipare, senza voto deliberante, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed assolvono le funzioni di scrutatori nelle Assemblee con votazione per scheda (Art. 21).

Hanno inoltre i compiti previsti dall’Art. 30, terzo comma, Art. 35, secondo comma e Art. 36.

Formano, ad ogni scadenza triennale, il Comitato Elettorale di cui all’art. 22.

ART. 33 – LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Viene nominata dal Consiglio Direttivo la Commissione di disciplina formata da tre Iscritti che resterà in carica per il periodo di tre anni, senza esclusione di rieleggibilità.

Sarà compito della Commissione di disciplina il proporre al Comitato di Presidenza i provvedimenti di radiazione previsti dall’Art. 11), lettera d).

 

ART. 34 – IL PATRIMONIO – L’AMMINISTRAZIONE – IL RENDICONTO

  Il patrimonio del Collegio è costituito:

  1. a) dai beni immobili e mobili;
  2. b) dai fondi di riserva o dagli accantonamenti comunque costituiti;
  3. c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

 

ART. 35

I mandati di pagamento sono firmati congiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere o dai rispettivi sostituti, in caso di assenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 27) – 28) – 29) – 30).

Delle ricevute di incasso e del movimento della cassa è responsabile il personale di Segreteria, sotto il controllo del Tesoriere e dei Revisori.

La firma per le operazioni bancarie è depositata dal Presidente; tale deposito avverrà anche da parte del Vice Presidente, per quanto previsto nell’Art. 28).

 

ART. 36

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo e la relazione dei Revisori dei Conti devono essere predisposti entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio e devono essere tenuti a disposizione degli Iscritti, presso la sede, almeno 15 giorni prima dell’Assemblea che dovrà approvarli, entro quattro mesi dalla chiusura della gestione (Art. 14 e 15).

 

ART. 37 – SCIOGLIMENTO del COLLEGIO  

  Il Collegio ha durata illimitata e può essere sciolto per deliberazione di Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno due terzi degli Iscritti aventi diritto di voto.

Nell’eventualità che l’Assemblea convocata per lo scioglimento del Collegio (due volte consecutive in prima e in seconda convocazione a distanza minima di tre mesi e massima di sei mesi l’una dall’altra) non raggiunga il numero legale dei partecipanti (due terzi degli Iscritti) potrà essere convocata una terza assemblea straordinaria che sarà considerata validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e che potrà deliberare lo scioglimento del Collegio con voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare in qual modo dovrà liquidarsi il patrimonio, rimanendo comunque esclusa ogni forma di ripartizione tra gli appartenenti ai Collegio.

Il tutto, comunque, secondo quanto previsto dall’attuale legislazione.

 

ART. 38 – NORME TRANSITORIE e FINALI

  Tutte le norme riportate nel presente Statuto sostituiscono ad ogni effetto quelle che si sono via via susseguite dalla fondazione del Collegio; ovviamente non comportano però alcuna modifica nei rapporti di appartenenza al Collegio stesso per coloro che risultano regolarmente iscritti alla data di approvazione di questo testo.

 

ART. 39

  Tutti i Periti Esperti Consulenti già associati al Collegio Toscano, costituito in data anteriore al Riconoscimento giuridico, rimangono associati anche in deroga a quanto previsto dall’Art. 4 sub a), d) ed e).

 

ART. 40

 Qualunque controversia dovesse insorgere tra il Collegio e gli iscritti ovvero tra gli iscritti in dipendenza dell’applicazione del presente statuto, sarà devoluta alla decisione di tre arbitri amichevoli compositori, di cui due nominati uno per parte, il terzo in accordo tra i primi due; in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze. Il Presidente del Tribunale di Firenze nominerà altresì, a richiesta della parte che abbia nominato il proprio arbitro anche l’arbitro la cui nomina spetta all’altra parte se questa non avrà provveduto entro il termine di venti giorni dal formale invito. Il Collegio Arbitrale deciderà come arbitro irrituale e come mandatario negoziale delle parti.

Il lodo, che sarà inappellabile, rappresenterà la volontà dei mandanti intesa a risolvere per transazione la controversia. Le norme della procedura saranno stabilite dal Collegio Arbitrale ma dovranno essere rispettate le regole del contradditorio. Il lodo dovrà essere pronunciato entro tre mesi dalla data di costituzione del Collegio Arbitrale.

 

ART. 41

Per quanto qui non previsto, si fa riferimento ad eventuali norme di legge in materia.

 

     

Registrato a Firenze – Atti Pubblici – il 3/10/1995 – N. 6983

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A seguito del Consiglio Direttivo del 10 maggio 2013, il Presidente ha istituito, su indicazioni dei membri il Comitato di Presidenza, la figura di Supervisore alla Formazione (nonché Direttore dei Corsi) non contemplata nello Statuto che pur prevede, all’Art.2, l’attività di formazione agli associati.

  Si  precisa quindi che:

  1. il Supervisore è nominato dal Consiglio Direttivo ed in caso la figura sia vacante    le sue funzione verranno attribuite “ad interim” al Presidente che individuerà il possibile sostituto, in attesa del primo incontro del Consiglio Direttivo: in tal caso comunque, il Presidente potrà curare la gestione ordinaria dell’attività (in pratica solo la conduzione di corsi già in atto);
  2. la formazione può essere erogata ai soli iscritti;
  3. qualunque associato può tenere corsi di formazione specie in professioni non regolamentate ma non può pretendere il patrocinio a questa sua attività (ed il riconoscimento della qualifica ottenuta) senza l’autorizzazione del Supervisore;
  4. il Supervisore può promuovere percorsi formativi a nome del Collegio, sotto la sua  responsabilità ed affidando la docenza a formatori individuati e qualificati  come tali a suo insindacabile giudizio, tenendo comunque conto anche di un’eventuale loro partecipazione a specifici corsi per formatori tenuti da Enti riconosciuti almeno a livello Regione;
  5. è cura del Supervisore predisporre verifiche/test finali ed istituire eventuali commissioni di esame sia per corsi da lui organizzati in nome del Collegio che per quelli per i quali venga richiesto il patrocinio, proponendo anche gli eventuali    rimborsi per i costi sostenuti dagli esaminatori;
  6. sarà in ogni caso il Comitato di Presidenza a ratificare ogni iniziativa o decisione del Supervisore.

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Regolamento Delegazioni Regionali 

approvato dal Comitato di Presidenza il 9 novembre 2020
SCOPI 

Art. 1 – Il presente regolamento redatto dal Comitato di Presidenza in base all’art. 6 dello Statuto (comma e) stabilisce le norme, le funzioni, e i limiti degli Organismi Periferici del Collegio.

ORGANISMI PERIFERICI

Art. 2 – Gli organismi periferici del Collegio Toscano Periti Esperti Consulenti sono, attualmente, le sole Delegazioni Regionali.

 DELEGAZIONI REGIONALI

Art. 3 – Le Delegazioni Regionali, nell’ambito delle competenze stabilite dal Comitato di Presidenza con l’atto di riconoscimento, mirano ad attuare sul territorio gli scopi contemplati dallo Statuto, nonché le deliberazioni del Consiglio Direttivo medesimo svolgendo, senza fini di lucro, attività relative ad esigenze locali comunque approvate dallo stesso.

NOMINE ed ATTRIBUZIONI

Art. 4 – I Delegati Regionali vengono individuati, a suo giudizio insindacabile, dal Consiglio Direttivo (e di regola all’inizio di ogni triennio della sua nomina), fra gli iscritti al Sodalizio, tenendo naturalmente conto della loro preventiva disponibilità; la delega può essere revocata dallo stesso Consiglio Direttivo, sempre a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento.

I Delegati Regionali hanno la rappresentanza del Collegio sia nei rapporti interni -con altri iscritti della Regione- che in quelli esterni con Enti Pubblici o Privati provvedendo personalmente ad inviare alla Sede tutte le notizie relative alle loro attività; essi vigilano e curano perché siano attuate le deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza ha il diritto di disporre le proprie ispezioni e, in caso irregolarità, violazioni statutarie, comportamenti anti-sociali o mancato funzionamento degli Organismi periferici, chiedere al Consiglio Direttivo la nomina di un nuovo Delegato, fino al termine del triennio.

ATTIVITA’ SPECIFICHE

Art. 5 – Il Delegato Regionale funge da supporto alle attività degli organi istituzionali del Collegio organizzando eventualmente, ma sempre di concerto con loro, raduni, percorsi formativi, seminari divulgativi e qualsiasi altre attività sulla Regione di sua competenza, senza avere una propria autonomia patrimoniale o finanziaria ma vedendosi comunque riconosciuto un rimborso spese, concordato preventivamente ed opportunamente documentato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite  ma il Delegato Regionale che promuove l’iscrizione di altri professionisti al Sodalizio si vedrà riconosciuto un “premio di acquisizione” pari ad ¼ della prima quota annua. Se poi il Delegato Regionale si adopererà alla riscossione diretta di somme da parte di iscritti morosi della sua zona (di volta in volta indicatigli dalla Segreteria amministrativa), riceverà un “compenso di riscossione” pari sempre ad ¼ dell’importo dovuto.

Il Delegato Regionale si impegna infine a rappresentare il Collegio nelle Commissioni costituite dai Tribunali della sua Regione per l’ammissione o la permanenza di colleghi iscritti negli Albi dei Consulenti Tecnici (CTU) o quelli dei Periti a fronte di un adeguato “rimborso spese” da determinarsi di volta in volta in base al tempo impiegato, al numero degli associati interessati ed ai chilometri percorsi.
NORME DISCIPLINARI

Art.6 – Essendo le Delegazioni territoriali emanazioni del Collegio Toscano Periti Esperti Consulenti, eventuali liti, comportamenti scorretti o mancato rispetto delle norme statutarie, saranno denunciati alla Commissione Disciplina che, espletate le istruttorie del caso, provvederà a comminare eventuali sanzioni secondo lo Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 – Il presente regolamento può essere modificato dal Comitato di Presidenza, previa consultazione e delibera da parte del Consiglio Direttivo. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, il Comitato di Presidenza stesso si riserva di deliberare di volta in volta.
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                         Ordinamento dei REGISTRI SUSSIDIARI – Istituiti dal C.D. il 28 ottobre 2011

ART. 1 – COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo, in conformità a quanto previsto dall’ART.24 -punto a – dello Statuto, istituisce, sollecitato soprattutto da iscritti desiderosi di qualificare loro collaboratori, dei Registri Sussidiari che raggruppino Esperti, Operatori e Tecnici, operanti in tutto il territorio nazionale ed esercitanti, anche se non in forma prevalente ed esclusiva, una libera attività professionale non concettuale nelle discipline contemplate da Collegio Toscano Periti Esperti Consulenti.

ART. 2 -SCOPI

I Registri Sussidiari hanno gli scopi contemplati dall’ART. 3 dello Statuto per i soci ordinari.

ART. 3 – SEDE

I Registri Sussidiari hanno sede presso il Collegio, in via XX settembre n.78 a Firenze o dove lo stesso Collegio intendesse eleggere domicilio.

ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

L’ammissione ai Registri Sussidiari, in qualità di operatore, esperto o consulente, è riservata a professionisti anche di cittadinanza non italiana, che operano in ogni  campo di attività nell’ambito dello specifico settore ed in possesso dei seguenti requisiti:

età minima 18 anni;

condotta irreprensibile;

specifica competenza  nelle specialità per le quali è richiesta l’iscrizione;

non aver subito radiazioni da associazioni operanti nello stesso ambito.

ART. 5 – DIMOSTRAZIONE DELLA SPECIFICA COMPETENZA

Agli effetti della dimostrazione della specifica competenza verranno valutati:

a) l’inserimento in associazioni professionali riconosciute dal Collegio;

b) la formazione presso strutture accreditate dal Collegio o da esso ritenute valide;

c) il possesso di diplomi od attestati ritenuti comunque idonei;

d) un iscritto ordinario (od un altro soggetto accreditato dal Collegio) che ne assuma la responsabilità morale e professionale;

e)un curriculum professionale adeguato.

ART.6 – ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

La domanda per l’ammissione deve essere compilata sugli appositi moduli ed accompagnata dalla documentazione relativa a quanto richiesto dagli articoli 4 e 5, da copia di un documento di identità e da una foto tessera.

Ritenuta sufficiente la documentazione, il Comitato di Presidenza, sentito il parere del responsabile del Registro, deciderà sull’ammissibilità del candidato, riservandosi, eventualmente, di sottoporlo ad un colloquio/esame per accertarne la capacità professionale.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il candidato otterrà la comunicazione dell’accettazione o meno e, in caso negativo, potrà, entro altri 30 giorni presentare ricorso al Consiglio Direttivo che deciderà in via definitiva.

ART.7 – PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE

Entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda, il candidato è tenuto a perfezionare  l’ammissione con la corresponsione degli importi previsti e l’impegno a mantenere l’iscrizione per almeno 3 anni, corrispondendo le quote annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 – DOVERI DELL’ASSOCIATO

La qualità di iscritto comporta l’accettazione del Codice Deontologico nonché il riconoscimento degli organi del Collegio.

ART.9 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI ISCRITTO

La qualità di iscritto si perde per:

a) dimissioni, da notificarsi entro il mese di settembre, a decorrere dal 1 gennaio successivo;

b) morosità, recidiva a due solleciti;

c) decadenza, a seguito della perdita di uno dei requisiti indispensabili per l’iscrizione;

d) radiazione, su proposta della Commissione Disciplina, per comportamenti lesivi della categoria, o gravi infrazioni ed inadempienze.

ART.10 – RAPPRESENTATIVITA’  e COINVOLGIMENTI

Esperti, Operatori e Tecnici iscritti in un Registro Sussidiario non hanno diritto al voto in seno all’Assemblea  dei soci ordinari del Collegio, ma possono parteciparvi come auditori anche proponendo argomenti da inserire nell’o.d.g..

Nella gestione di ogni Registro Sussidiario è coinvolto, a parte gli organi del Collegio ed un responsabile (nominato dal Presidente) che si farà portavoce degli iscritti nel Registro, avallandone l’ammissione, curandone l’aggiornamento professionale, suggerendo tariffari e proponendo sanzioni disciplinari ed onorificenze.

ART.11 – CONTRIBUTI

I contributi per l’iscrizione, la quota annua, i materiali ed i servizi non possono essere superiori a quelli periodicamente stabiliti dal Consiglio Direttivo per i soci ordinari.

ART.12 – MATERIALI

Al momento del perfezionamento dell’iscrizione, all’associato vengono rilasciati  -compresi nella quota di adesione, ma dati “in comodato” (perciò da restituire alla cessazione) – una tessera di riconoscimento ed un’attestato. Su specifica richiesta potranno essere forniti timbro personale e distintivo.

Al 1 gennaio 2017 erano attivi i seguenti REGISTRI SUSSIDIARI, aperti anche a non italiani:

PRATICANTI – Collaboratori di studio di operatori in professioni non regolamentate

O. D. B. – Operatori Discipline del Benessere e bio-naturali

A. Q. – Ausiliari Qualificati (operatori e tecnici, nei più svariati mestieri, arti o professioni)

S. VITO – Educatori in danza

E.M.A.S. – Operatori in Musica, Arte e Spettacolo

E.S.M. – Operatori in Scienze Motorie

F.I.S.E.C .- Educatori canori

T.O. R. – Operatori e tecnici nel campo del turismo dell’ospitalità, dell’accoglienza e della ristorazione

M. L. – Operatori e tecnici nel settore marmo – lapideo

MESTIERI TIPICI della tradizione italiana

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                                                               Precisazioni sui REQUISITI DI AMMISSIONE (articoli 4-5-6-7 dello STATUTO)

Per venire incontro alle esigenze di numerosi candidati e, soprattutto prendendo atto che le attività formative si sono praticamente bloccate dall’avvento della pandemia, il Consiglio Direttivo ha deliberato, in data 31 maggio 2023, di equiparare il Praticantato (presso altri professionisti) e la frequenza di scuole specialistiche accreditate presso il Collegio ai corsi formativi gestiti dallo stesso, anche come deroga all’età minima richiesta per l’ammissione.