STATUTO
COSTITUZIONE
- DENOMINAZIONE - SCOPI
SEDE
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
ART. 1
La
denominazione di 'Collegio' è legittimata dall'essere la presente Associazione diretta
derivazione dell'analogo organismo fondato il 20 Novembre 1975, con rogito notaio
Dott. Raimondo Polirpo, repertorio N. 131802, fascicolo N. 1552, registrato ad Empoli il
26 Novembre 1975 al N. 3123, Volume 156, Ufficio Registro per gli Atti Pubblici, F.A.L.
Prefettura di Firenze N. 94 del 25 Novembre 1975.
SCOPI
ART. 2
Il Collegio,
apartitico ed estraneo a qualsivoglia ideologia politica, si propone di:
a) Mantenere vivo
lo spirito di colleganza e di collaborazione fra tutti gli iscritti allAssociazione
allo scopo di pervenire, al massimo grado possibile, allinterdisciplinarietà delle
varie professioni in esso raggruppate;
b) Tendere al
costante elevamento ed al progressivo aggiornamento e specializzazione di tutti i suoi
iscritti. Collaborare con lo stato e gli Enti Locali alla formazione professionale degli
associati, dando vita a scuole di specializzazione e/o corsi di perfezionamento ed
aggiornamento in collaborazione con i predetti Enti;
c) Cooperare con
gli Ordini, i Collegi Professionali e le altre istituzioni dello Stato per la tutela degli
interessi morali, culturali e tecnico - professionali degli iscritti e per la
rappresentanza di questi, se richiesto, nella fase preliminare dei provvedimenti
legislativi, nella predisposizione di specifici regolamenti operativi, nella trattazione
di vertenze coinvolgenti interessi collettivi.
SEDE
ART. 3
LAssociazione
ha sede in Firenze.
Gli organismi
territoriali potranno riunirsi in una Confederazione o Consiglio Nazionale.
REQUISITI DI
AMMISSIONE
ART. 4
Dato il
peculiare carattere del collegio, lammissione in qualità di associato è
subordinata al possesso dei seguenti requisiti e documenti:
a) età minima
anni 25 (salvo deroghe di cui all'art. 7);
b) godere il pieno
esercizio dei diritti civili;
c) essere di
condotta irreprensibile. Non avere riportato condanne per reati previsti
dallordinamento penale né comunque essere indiziato di reato;
d) residenza o
domicilio o dichiarata operatività nellambito della Regione Toscana;
e) titolo di
studio: diploma scuola media superiore o laurea; titolo di studio minimo per coloro che
risultano già iscritti, allatto della domanda di ammissione, in elenchi pubblici
legalmente ordinati;
f) specifica
competenza nella specialità richiesta (da comprovarsi secondo quanto previsto
dallArt.5);
g) non avere
precedenti radiazioni da Ordini, Collegi o Associazioni Professionali;
h) documentata
autorizzazione da parte delle Amministrazioni interessate (per i pubblici dipendenti);
DIMOSTRAZIONE
DELLA SPECIFICA COMPETENZA
ART. 5
Agli effetti
della dimostrazione della specifica competenza, il Collegio considererà preferenziale il
già avvenuto inserimento dellaspirante perito in:
a) Albi, Ordini e
Collegi Professionali riconosciuti, quando la specialità peritale prescelta rientri fra
quelle previste dalla Legge Istitutiva;
b) Attività
professionali determinate dalle Regioni;
c) Elenco
ministeriale di cui al T.U. Imposte Dirette (D.P.R. 29 Gennaio 1958 N. 645 e successive
modificazioni, Art. 13 );
d) Elenchi periti
Doganali di cui al T.U. delle disposizioni in materia doganale (D.P.R. 23 Gennaio 1973,
N. 43 );
e) Requisito
parimenti preferenziale sarà considerato lavvenuto licenziamento al termine di
corsi gestiti dal Collegio in collaborazione con Enti Pubblici.
I soggetti in
possesso dei titoli preferenziali di cui ai punti sopra elencati, dalla lettera a) alla
lettera e), potranno essere esonerati dallesame obbligatorio ai fini
dellammissione, a giudizio del Comitato di Presidenza e previa verifica della
necessaria documentazione comprovante la specifica competenza.
ART. 6
Potranno essere
altresì iscritti anche coloro che sono inseriti in:
a) Albi del C.T.
del Giudice presso i Tribunali Civili e Penali secondo la legislazione vigente e le
disposizioni attinenti;
b) Ruoli dei
Periti e degli Esperti tenuti dalla C.C.I.A.A. ex D. M. 29/12/79 (Art. 32 T.U., R.D.
20/09/34 N. 2011 e successive modifiche);
c) Elenchi
speciali dei Consulenti Tecnici per i Marittimi presso i Tribunali di competente
giurisdizione secondo il Codice di Navigazione e relativo regolamento;
d) Elenchi
speciali di Liquidatori di avarie presso le Corti di Appello con distretto confinante col
mare, secondo il C.M.;
e) Tutti coloro
sforniti di iscrizione in Albi, Ordini, Collegi, Elenchi e Ruoli ma in possesso, oltre che
dei requisiti di cui allArt.4, anche di idonea documentazione (debitamente
autenticata) attestante lesercizio dellattività peritale nei due anni
antecedenti la data di presentazione la domanda di ammissione.
ART. 7
Possono essere
ammesse le seguenti deroghe al disposto dellArt. 4:
a) età minima:
per coloro che sono stati dichiarati idonei al termine dei vari corsi gestiti dal Collegio
in collaborazione con Enti Pubblici - ovvero appartenenti a Ordini e Collegi Professionali
riconosciuti;
b) titolo di
studio minimo per coloro che risultano già iscritti, all atto della domanda di
ammissione, in elenchi pubblici legalmente ordinati, oppure una documentata specifica
competenza in una determinata specialità per la quale non esiste un particolare titolo di
scuola superiore (da comprovarsi secondo quanto previsto dallArt. 5)
c) domicilio ed
operatività nella zona regionale per coloro che risiedono in territori momentaneamente
privi di analoga associazione.
ART. 8
La domanda per
lammissione in qualità di iscritto deve essere compilata su apposito modulo e
corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui ai precedenti articoli 4 - 5
- 6 - 7.
Ritenuta
sufficiente la documentazione presentata, il Comitato di Presidenza (art. 26) cui spetta
di decidere sullammissione, lo sottoporrà allesame di cui agli articoli 4 - 5
- 6, esprimendo al termine dello stesso, parere positivo o negativo allammissione.
Entro trenta
giorni dalla data delleventuale comunicazione di reiezione della domanda,
linteressato potrà presentare ricorso al Consiglio Direttivo, che deciderà in via
definitiva (art. 24).
Lammissione
non potrà avvenire per più di due settori categorici e per due delle relative
specialità, tranne eccezionali casi di assoluta e comprovata competenza.
Eventuali
successive estensioni ad altre «specialità» dovranno essere richieste, con opportuna
documentazione, al Comitato di Presidenza, fermo restando quanto detto al precedente
comma.
ART. 9
Entro trenta
giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda, il nuovo Iscritto è tenuto a
perfezionare l'ammissione con il pagamento del contributo per l'anno in corso nonché
della quota «una tantum» di iscrizione.
L'ammissione
comporta il tassativo impegno di mantenere l'iscrizione al Collegio per un periodo di
almeno tre anni (c.f.r. Art. 24 C. C. e giurisprudenza costante) e di corrispondere, entro
il primo bimestre di ciascun anno, il contributo determinato annualmente dal Consiglio
Direttivo.
ART. 10
La qualità di
Iscritto comporta l'accettazione e quindi l'impegno all'osservanza del presente Statuto,
delle norme di Legge, del codice deontologico professionale e delle deliberazione di
spettanza degli organi statutari, nonché degli accordi intercorrenti tra il Collegio ed
altri organismi professionali e/o associativi a carattere nazionale e internazionale.
L'iscritto ha
l'obbligo di informare il Collegio di eventuali vertenze nelle quali è prevedibile il
coinvolgimento di interessi collettivi della categoria.
ART. 11
La qualità di
Iscritto si perde:
a) per dimissioni che devono
essere notificate dallinteressato al Collegio, mediante lettera raccomandata, entro
il trenta mediante lettera raccomandata entro il trenta settembre dell'anno precedente
l'effettiva dichiarata cessazione; il dimissionario è comunque tenuto al pagamento della
intera quota dell'anno in corso;
b) per morosità recidiva a due
specifici solleciti e che viene accertata e dichiarata dal Comitato di Presidenza,
sessanta giorni dopo il termine fissato dall'Art.9, secondo comma. L'eventuale
riammissione è subordinata al completo pagamento di tutte le quote arretrate con la
maggiorazione del 10% a titolo di concorso spese;
c) per decadenza su delibera
del Comitato di Presidenza, a seguito della perdita da parte dell'iscritto di uno dei
requisiti in base ai quali è stata concessa l'ammissione; in questo caso, fermo restando
l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso, egli può ricorrere
al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione, per la decisione
definitiva;
d) per radiazione deliberata dal
Comitato di Presidenza, su proposta della Commissione di Disciplina (Art. 24 - lett. f) in
conseguenza di comportamenti lesivi al prestigio della categoria e per gravi infrazioni ed
eccezionali motivi che rendano incompatibile l'ulteriore permanenza nel Collegio. Contro
la suddetta delibera è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla
comunicazione, per la decisione definitiva. L'eventuale riammissione non potrà avvenire,
comunque, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal definitivo provvedimento di
radiazione, o dall'intervenuta riabilitazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, fermo
restando il possesso degli altri requisiti fissati per la normale ammissione.
La cessazione
della qualità di Iscritto, in relazione ad uno dei provvedimenti sopra elencati, comporta
l' obbligo, da parte dell'interessato, di restituire la tessera e l'attestato di
appartenenza al Collegio e di non più usare timbri, stemmi o diciture riguardanti il
Collegio stesso.
Prima
dell'adozione di provvedimenti disciplinari relativi agli eccezionali motivi di cui ai
punti c) e d) il Comitato di Presidenza ha facoltà di proporre al Consiglio Direttivo la
costituzione di apposita Commissione di Disciplina (Art. 24) composta da tre membri.
ART. 12
L' iscritto che
(al compimento del 70. anno di età e con almeno 35 anni di appartenenza al Collegio)
dichiari di non volere più esercitare l'attività di perito esperto consulente, potrà
chiedere di essere iscritto nell'elenco speciale del «Gruppo donore», restando
esonerato dall'obbligatorio contributo annuale, fatta eccezione per la corresponsione di
un importo simbolico, la cui entità, fissata dal Consiglio Direttivo, non dovrà comunque
superare il 10% della normale quota annuale.
Gli iscritti
nell'elenco speciale non possono rivestire cariche.
ORGANI DEL
COLLEGIO
ART. 13
Gli Organi del
Collegio sono:
a) l'
Assemblea degli
Iscritti
b) il
Consiglio Direttivo
c) il
Comitato di Presidenza
d) il
Presidente
e) i
Revisori dei Conti
f) la
Commissione Disciplinare
Le
corrispondenti cariche non sono retribuite, fatta eccezione per specifiche prestazioni
straordinarie e/o professionali non rientranti nelle diverse funzioni precisate nel
presente Statuto.
L'ASSEMBLEA
ART. 14
Sono compiti
dell'assemblea ordinaria:
a) determinare le
linee generali del Collegio e fissare le direttive sui problemi riguardanti l'intera
categoria;
b) approvare il
rendiconto consuntivo e le inerenti relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti;
c) approvare il
preventivo di gestione;
d) eleggere i
membri del Consiglio Direttivo, con la scadenza ed i principi precisati all'Art. 22;
e) ratificare
quanto deliberato dal Consiglio Direttivo circa le adesioni di cui all'Art. 3 ultimo comma
e le eventuali revoche;
f) deliberare su
specifici argomenti presentati dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da Iscritti.
ART. 15
L'Assemblea
ordinaria viene tenuta annualmente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (Art.
36) e viene indetta dal Presidente, a nome del Consiglio Direttivo, con avviso da inviarsi
agli Iscritti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
L' avviso deve
contenere l' indicazione dell'Ordine del giorno, la data ed il luogo dell'adunanza e gli
estremi della eventuale seconda convocazione.
ART. 16
Hanno diritto
di partecipare all'Assemblea coloro che, alla data della convocazione della stessa, siano
in regola con il pagamento della quota sino al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché i
nuovi Iscritti che abbiano regolarizzato la loro posizione contributiva.
Gli aventi
diritto ad intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare, mediante delega scritta,
da altro Iscritto.
E' consentito
un numero massimo di tre deleghe.
ART. 17
In caso di
particolari ed eccezionali esigenze operative, su richiesta del Presidente e con delibera
del Consiglio Direttivo o direttamente da parte di questo, oppure di almeno un decimo
degli Iscritti, può essere convocata l'Assemblea straordinaria con le stesse modalità di
quella ordinaria e previa indicazione degli argomenti da trattare.
ART. 18
L'Assemblea è
pure convocata per le modifiche statutarie o per lo scioglimento del Collegio; per
quest'ultimo caso la procedura da seguire è quella prevista dall'Art. 37.
ART. 19
Gli Iscritti
possono essere chiamati ad esprimere il loro voto sugli argomenti indicati nell'Ordine del
giorno, anche per «corrispondenza» (referendum) con le modalità che saranno stabilite
di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
In questo caso
l'avviso di convocazione assembleare deve contenere, oltre all'Ordine del giorno, anche
quello della data di chiusura delle votazioni e del luogo dove avviene lo scrutinio delle
schede.
ART. 20
Le Assemblee,
sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite, in prima convocazione con la
presenza della metà più uno degli Iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il
numero degli intervenuti.
Le Assemblee
con votazione per corrispondenza sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
Nel caso di
modifiche statutarie, anche se con votazione per corrispondenza (referendum) occorre
sempre la partecipazione di almeno un quarto degli Iscritti e l'assistenza di un notaio.
Le
deliberazioni sono prese comunque a maggioranza semplice di voti.
ART. 21
Ogni Assemblea
è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
Il verbale di
adunanza è redatto dal Segretario del Collegio.
Se la votazione
avviene per scheda, la funzione di scrutatori è affidata ai Revisori dei Conti (Art. 32).
IL CONSIGLIO
DIRETTIVO
ART. 22
Il Consiglio
Direttivo è composto da 5 a 15 membri.
Dura in carica
un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio è
eletto dall'Assemblea con una procedura che, in relazione alla particolare importanza che
questo compito riveste nella vita associativa, deve attenersi ai seguenti inderogabili
principi:
a) la lista unica
dei candidati verrà formata mediante referendum con il quale ciascun iscritto, che ha
diritto di partecipare all' Assemblea, manifesta la propria disponibilità a ricoprire
tale carica;
b) la votazione in
Assemblea generale avverrà a schede;
c) ciascun
elettore non potrà indicare, sulla scheda di votazione, più di quindici nominativi di
candidati scelti tra quelli della lista unica;
d) verranno
proclamati eletti al Consiglio Direttivo i candidati con il maggior numero di voti
espressi dall'Assemblea generale;
e) in caso di
parità l'elezione è a favore del candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro di
uguale anzianità, quello di maggiore età;
f) i Revisori dei
Conti assolveranno dall'inizio fino al termine delle operazioni di voto, anche le funzioni
e le incombenze di Comitato Elettorale, emanando le eventuali ulteriori norme esecutive e
sovrintendendo responsabilmente allo svolgimento delle varie fasi elettive (Art. 32,
ultimo comma).
I posti
risultanti vacanti nel Consiglio Direttivo, durante il periodo di carica, per qualsiasi
motivo, saranno reintegrati, per cooptazione, con riferimento ai risultati della
precedente votazione.
I Consiglieri,
cosi nominati, resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.
Nella
eventualità di dimissioni contestuali della maggioranza dei membri del Consiglio, si
dovrà procedere a nuove elezioni.
ART. 23
Il Consiglio
Direttivo elegge, a sua volta, a schede segrete, scegliendoli tra i suoi componenti, i 5
membri formanti il Comitato di Presidenza (Art. 25) e cioè:
il Presidente,
il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Relatore.
Con votazione
separata elegge, inoltre, i Revisori dei Conti.
Le riunioni del
Consiglio Direttivo avverranno, in linea di massima, con periodicità almeno trimestrale,
su convocazione del Presidente, oppure in qualsiasi momento su richiesta di almeno un
terzo dei suoi componenti o del Collegio dei Revisori dei Conti.
Nella
richiesta, in questi casi, dovranno essere specificati i motivi e/o gli argomenti.
Per la
validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di almeno
la metà dei suoi componenti.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, prevalendo, a parità di voti, quello del
Presidente.
Nelle sedute
del Consiglio Direttivo si può procedere per votazione, anche su richiesta di un solo
membro.
Il membro del
Consiglio che non partecipa a tre riunioni consecutive viene considerato dimissionario,
indipendentemente dai motivi addotti, ad esclusione dei casi di impedimento per malattia.
Alle riunioni
di Consiglio hanno diritto di partecipare, senza voto deliberante, i Revisori dei Conti.
ART. 24
Sono compiti
del Consiglio Direttivo:
a) promuovere
iniziative per realizzare la politica generale del Collegio e l'aggiornamento
tecnico-professionale;
b) curare la
gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio;
c) deliberare in
merito al rendiconto consuntivo ed alla relazione inerente predisposti dal Comitato di
Presidenza e destinati all'esame dell'Assemblea;
d) approvare lo
schema di preventivo;
e) deliberare in
ordine alla misura dei contributi straordinari e della quota «una tantum» per le nuove
iscrizioni;
f) ratificare, su
proposta del Comitato di Presidenza, la formazione delle Commissioni di studio e di
disciplina (Art. 11, ultimo comma), nominandone i rispettivi Coordinatori responsabili;
g) designare, su
richiesta del Comitato di Presidenza, e mediante votazione a scheda, i rappresentanti del
Collegio presso Enti, Consigli e Commissioni in cui tale rappresentanza sia prevista,
richiesta o ammessa;
h) decidere, in
via definitiva, sui ricorsi in materia di ammissioni (Art. 8) e di cancellazioni (Art.
11);
i)
stabilire le
norme per l'emissione di ordini di pagamento e di incasso
j)
decidere, salvo
ratifica dell'Assemblea, circa le adesioni o le revoche di cui all'ultimo comma dell'Art.
3);
k) deliberare in
merito al conferimento della «stella al merito della solidarietà professionale» o di
altri riconoscimenti di benemerenza ad Iscritti od a terzi meritevoli;
l)
controllare l'
operatività dei singoli Consiglieri nell'assolvimento degli incarichi assegnati ed
adottare eventuali provvedimenti.
IL COMITATO
DI PRESIDENZA
ART. 25
Il Comitato di
Presidenza è costituito da cinque componenti il Consiglio Direttivo e comprende: il
Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Relatore, eletti ai sensi
dell'Art. 23.
Il Comitato di
Presidenza deve riunirsi di norma bimestralmente in date eventualmente prefissate e
comunque senza particolari formalità.
Per la
validità delle sue riunioni e delle sue deliberazioni, valgono le norme stabilite per il
Consiglio Direttivo (Art. 23).
ART. 26
Sono compiti
del Comitato di Presidenza:
a) predisporre i
programmi dell'attività del Collegio;
b) decidere su
ammissioni (Art. 8) e cancellazioni (Art. 11);
c) elaborare il
rendiconto consuntivo annuale e quello preventivo, con le relazioni da presentare al
Consiglio Direttivo;
d) decidere sulla
struttura dei servizi di Segreteria, delle attrezzature, della manutenzione della sede e
delle esigenze pratiche di operatività;
e) proporre al
Consiglio Direttivo la ratifica dell'istituzione di Commissioni e di rappresentanti del
Collegio, secondo quanto previsto all'Art. 24;
f) provvedere alla
periodica informazione agli Iscritti della attività del Collegio e delle organizzazioni
collegate;
g) esprimere
pareri di congruità su note di competenze e spese relative alle prestazioni effettuate
dagli Iscritti per incarichi di natura stragiudiziale.
IL PRESIDENTE
ART. 27
Il Presidente
rappresenta legalmente il Collegio, sia nei confronti degli Iscritti, che dei terzi, Enti,
Autorità, privati.
Il Presidente
attua le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di
Presidenza.
Nei casi di
urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza e del Consiglio
Direttivo, provvedendo a comunicare, alla prima successiva riunione, le decisioni
adottate, per la conseguente ratifica da parte dei singoli organi interessati.
In caso di
assenza del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente o, in sua mancanza, dal
Segretario.
IL VICE
PRESIDENTE
ART. 28
Al Vice
Presidente sono devolute tutte le facoltà, le prerogative e le responsabilità del
Presidente, in caso di assenza dello stesso.
Attua anche
quanto gli è assegnato dall'Art. 35, terzo comma.
IL SEGRETARIO
ART. 29
Al Segretario
è demandato l'incarico di sovrintendere all'organizzazione ed al funzionamento dei
servizi di segreteria del Collegio; è responsabile della stesura dei verbali relativi al
Consiglio Direttivo, al Comitato di Presidenza, nonché alle Assemblee generali (Art. 21).
Firma, col
Presidente, gli attestati di appartenenza al Collegio e quelli di benemerenza.
Svolge
temporaneamente le funzioni del Tesoriere in caso di assenza dello stesso (Art. 30),
mentre nell'eventuale sua assenza le funzioni ad esso relative vengono svolte, sempre in
via provvisoria, dal Vice Presidente o da altro Consigliere indicato dal Presidente.
IL TESORIERE
ART. 30
Il Tesoriere è
responsabile degli atti di gestione economica e finanziaria del Collegio, in conformità
alle deliberazioni, degli organi sociali competenti.
Ha il compito
di seguire la tenuta dei libri contabili, anche con collaborazioni professionali,
eventualmente esterne.
Cura, con i
Revisori dei Conti, la formazione dei bilanci.
Ha inoltre i
compiti previsti dall'Art. 35).
In caso di sua
assenza, le funzioni di Tesoriere vengono temporaneamente assunte dal Segretario (Art.
29).
IL RELATORE
ART. 31
Il Relatore
svolge il compito di sottoporre al Comitato di Presidenza le domande di ammissione
opportunamente istruite e documentate (Art. 8) e di presentare adeguata relazione circa i
provvedimenti di cancellazione (Art. 11).
I REVISORI
DEI CONTI
ART. 32
La questione
amministrativa del Collegio è controllata dai Revisori dei Conti, di cui tre sono
effettivi e due supplenti; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Revisori dei
Conti sono eletti dal Consiglio Direttivo con la stessa procedura dei membri del Comitato
di Presidenza (Art. 23).
I Revisori
effettivi scelgono, fra di loro, il Presidente.
In caso di
cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo di un Revisore effettivo, subentra il
supplente più anziano di età.
I Revisori
hanno diritto di partecipare, senza voto deliberante, alle riunioni del Consiglio
Direttivo ed assolvono le funzioni di scrutatori nelle Assemblee con votazione per scheda
(Art. 21).
Hanno inoltre i
compiti previsti dall'Art. 30, terzo comma, Art. 35, secondo comma e Art. 36.
Formano, ad
ogni scadenza triennale, il Comitato Elettorale di cui all'art. 22.
COMMISSIONE
DI DISCIPLINA
ART. 33
Viene nominata
dal Consiglio Direttivo la Commissione di disciplina formata da tre Iscritti che resterà
in carica per il periodo di tre anni, senza esclusione di rieleggibilità.
Sarà compito
della Commissione di disciplina il proporre al Comitato di Presidenza i provvedimenti di
radiazione previsti dall'Art. 11), lettera d).
IL PATRIMONIO
- L'AMMINISTRAZIONE - IL RENDICONTO
ART. 34
Il patrimonio
del Collegio è costituito:
a) dai beni
immobili e mobili;
b) dai fondi di
riserva o dagli accantonamenti comunque costituiti;
c) da eventuali
erogazioni, donazioni, lasciti.
ART. 35
I mandati di
pagamento sono firmati congiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere o dai rispettivi
sostituti, in caso di assenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 27) - 28) - 29) - 30).
Delle ricevute
di incasso e del movimento della cassa è responsabile il personale di Segreteria, sotto
il controllo del Tesoriere e dei Revisori.
La firma per le
operazioni bancarie è depositata dal Presidente; tale deposito avverrà anche da parte
del Vice Presidente, per quanto previsto nell'Art. 28).
ART. 36
L'esercizio si
chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto
consuntivo e la relazione dei Revisori dei Conti devono essere predisposti entro tre mesi
dalla chiusura di ogni esercizio e devono essere tenuti a disposizione degli Iscritti,
presso la sede, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli, entro quattro
mesi dalla chiusura della gestione (Art. 14 e 15).
SCIOGLIMENTO
DEL COLLEGIO
ART. 37
Il Collegio ha
durata illimitata e può essere sciolto per deliberazione di Assemblea straordinaria con
voto favorevole di almeno due terzi degli Iscritti aventi diritto di voto.
Nell'eventualità
che l'Assemblea convocata per lo scioglimento del Collegio (due volte consecutive in prima
e in seconda convocazione a distanza minima di tre mesi e massima di sei mesi l'una
dall'altra) non raggiunga il numero legale dei partecipanti (due terzi degli Iscritti)
potrà essere convocata una terza assemblea straordinaria che sarà considerata
validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e che potrà deliberare lo
scioglimento del Collegio con voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.
La delibera di
scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare in qual modo
dovrà liquidarsi il patrimonio, rimanendo comunque esclusa ogni forma di ripartizione tra
gli appartenenti ai Collegio.
Il tutto,
comunque, secondo quanto previsto dall'attuale legislazione.
NORME
TRANSITORIE E FINALI
ART. 38
Tutte le norme
riportate nel presente Statuto sostituiscono ad ogni effetto quelle che si sono via via
susseguite dalla fondazione del Collegio; ovviamente non comportano però alcuna modifica
nei rapporti di appartenenza al Collegio stesso per coloro che risultano regolarmente
iscritti alla data di approvazione di questo testo.
ART. 39
Tutti i Periti
Esperti Consulenti già associati al Collegio Toscano, costituito in data anteriore al
Riconoscimento giuridico, rimangono associati anche in deroga a quanto previsto dall'Art.
4 sub a), d) ed e).
ART. 40
Qualunque
controversia dovesse insorgere tra il Collegio e gli iscritti ovvero tra gli iscritti in
dipendenza dell'applicazione del presente statuto, sarà devoluta alla decisione di tre
arbitri amichevoli compositori, di cui due nominati uno per parte, il terzo in accordo tra
i primi due; in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze. Il Presidente
del Tribunale di Firenze nominerà altresì, a richiesta della parte che abbia nominato il
proprio arbitro anche l'arbitro la cui nomina spetta all'altra parte se questa non avrà
provveduto entro il termine di venti giorni dal formale invito. Il Collegio Arbitrale
deciderà come arbitro irrituale e come mandatario negoziale delle parti.
Il lodo, che
sarà inappellabile, rappresenterà la volontà dei mandanti intesa a risolvere per
transazione la controversia. Le norme della procedura saranno stabilite dal Collegio
Arbitrale ma dovranno essere rispettate le regole del contradditorio. Il lodo dovrà
essere pronunciato entro tre mesi dalla data di costituzione del Collegio Arbitrale.
ART. 41
Per quanto qui
non previsto, si fa riferimento ad eventuali norme di legge in materia.
Registrato
a Firenze - Atti Pubblici - il 3/10/1995 - N. 6983.