Riforma dello SPORT
Si ricorda ai tanti operatori del settore che dal 1 luglio sono entrate in vigore le nuove disposizioni relative alla Riforma dello Sport che riguarda atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici, sia del settore professionistico che dilettantistico, mentre l’inclusione di nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive (custodi, receptionist, addetti alle pulizie, giardinieri ecc.) verrà codificata attraverso future specifiche delibere federali.
Tutte le figure di lavoratori escluse da tale riforma dovranno dunque essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro ed in particolare i volontari che prestano gratuitamente la loro opera nel settore sportivo dovranno essere assicurati per la responsabilità civile verso i terzi e non potranno essere remunerati in alcun modo, ricevendo però rimborsi per spese documentate (sostenute al di fuori del comune di residenza) che naturalmente non concorreranno a formare il reddito ai fini fiscali. Si invitano quindi gli interessati a valutare gli effetti delle novità introdotte, ed in particolare l’esclusione del recupero contributivo, la modifica dell’aliquota contributiva per i dilettanti, l’esenzione (parziale o totale) dagli obblighi fiscali e contributivi e le ritenute alla fonte per i premi riconosciuti ai tesserati dilettanti per risultati nelle competizioni sportive.
In base alle modalità di svolgimento del rapporto, il lavoro sportivo potrà poi assumere natura subordinata, autonoma (occasionale o con partita iva) o di co.co.co. con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; le società sportive professionistiche e dilettantistiche potranno stipulare contratti di apprendistato e le società sportive professionistiche potranno stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dai 15 anni di età e fino ai 23 anni; nel settore professionistico la regola sarà il rapporto di lavoro subordinato mentre in quello dilettantistico la prestazione si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co. (applicando la disciplina previdenziale e fiscale prevista per le collaborazioni coordinate e continuative sportive) se il rapporto di lavoro prevede non più di 18 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva; la durata del contratto a termine per i lavoratori sportivi è di 5 anni e può esservi successione di contratti a tempo determinato fra stessi soggetti, in deroga alla normativa generale. Per comprendere infine gli effetti delle novità introdotte sul sistema previdenziale occorre ricordare che le collaborazioni sportive, fino ad ora inquadrate tra i redditi diversi, erano infatti esonerate da qualsiasi prelievo contributivo ed assicurativo ed i sodalizi sportivi che non optavano per l’inquadramento dilettantistico reclutavano gli sportivi utilizzando i comuni co.co.co. con un regime previdenziale particolare mentre tutte le figure che gravitavano attorno ai sodalizi sportivi, avevano diritto al versamento della contribuzione IVS al Fondo sostitutivo lavoratori dello spettacolo dell’INPS.