Ricongiunzioni retributive

Si rende noto che nel Messaggio INPS 2498 del 4 luglio sono contenuti tutti i dettagli della nuova Convenzione per la ricongiunzione dei contributi tra INPS e Casse/Enti previdenziali dei Professionisti ed il lavoratore può oggi chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nella gestione in cui risulta iscritto, sia per maturare prima i requisiti per la pensione che per aumentare l’importo dell’assegno finale visto che la facoltà di ricongiunzione è regolata dalla legge 5 marzo 1990, n. 45 (articolo 1, comma 2); per rendere più snello e veloce il passaggio dei dati fra diversi enti previdenziali, è stato adesso previsto lo scambio telematico delle relative comunicazioni tra l’Istituto Nazionale di Previdenza, Casse ed Enti previdenziali privati che hanno sottoscritto la Convenzione quadro, adottata con la delibera n.56 del 19 aprile 2023 e le ricongiunzioni con scambio telematico delle comunicazioni possono riguardare i titolari di contribuzione in una o più delle seguenti Gestioni previdenziali: CTPS, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, FPLD, ART, COM, CD/CM mentre per le altre casistiche resta in uso l’invio tramite PEC.

La Segreteria