Codice Deontologico Peritale
Dignità
L'esperto
procede con tutta la dignità e la correttezza che convengono in materia
giudiziaria. Egli si astiene da qualsiasi pubblicità concernente le missioni
che egli può ricevere e specialmente dal fare annunci, avvisi od offerte di
servizi a mezzo stampa, manifesti, insegne, prospetti, nonchè, nell'intento di
ottenere degli incarichi, dal compiere passi o far proposte presso mandatari,
uomini d'affari o intermediari qualsiasi, mediante provvigioni o rimesse sui
suoi onorari od altri vantaggi di qualsiasi natura.
Se
egli fa parte di un raggruppamento professionale, può farne menzione, senza
approfittare tuttavia delle funzioni che potrebbe svolgere in questo
raggruppamento per farsene pubblicità personale.
Indipendenza
L'esperto
conserva un'indipendenza assoluta, non cedendo a nessuna pressione od influenza
di qualsiasi natura. Nella fattispecie egli non può avere un interesse
personale diretto o indiretto nella soluzione del litigio. Egli non dipende che
dalla sua coscienza e non obbedisce che alle leggi del suo paese.
Imparzialità
L'esperto
compie la sua missione, nel quadro della legge, con la più stretta imparzialità
facendo astrazione delle sue opinioni, dei suoi gusti e delle sue relazioni con
terzi.
Nel
corso delle operazioni, egli non fa mai conoscere la sua opinione, ma può,
qualora intenda tentare una riconciliazione e purchè resti nei limiti della sua
missione, dare alle parti quei consigli o quelle spiegazioni tecniche che egli
stima opportuni.
A
meno che egli non abbia ottenuto preventivamente il consenso delle parti,
ricusa, se è stato in relazioni amichevoli con una delle parti o se ha con essa
degli interessi comuni o divergenti ed infine se egli ha già dato un parere
nell'affare litigioso.
Responsabilità
L'esperto
procede personalmente alle operazioni. Egli non può farsi sostituire da un
terzo, fosse pure un collega. Tuttavia, per certe operazioni materiali, egli può
farsi assistere da aiutanti o da collaboratori che operano sotto le sue
direttive e sotto il suo controllo e responsabilità.
L'esperto
dovrà compiere la sua missione nel minor tempo compatibile con la natura
dell'affare e con gli obblighi che egli ha di compiere altre missioni di cui è
investito.
L'esperto
che ha accettato una missione è tenuto a compierla fino a completa esecuzione.
Se, tuttavia, nel corso della perizia egli è impedito da un avvenimento di
forza maggiore o da un motivo legittimo di portare a termine la sua missione,
egli ne informa le parti, i loro consulenti e l'autorità che lo ha designato,
facendo loro conoscere il motivo d'impedimento. Egli faciliterà il compito del
suo successore nel miglior modo possibile.
Segreto
professionale
L'esperto
mantiene il segreto più assoluto nei confronti dei terzi su quanto egli ha
visto o inteso nel corso della sua perizia. Egli non può disfarsi dal segreto
di ciò che ha visto o inteso nel corso della sua perizia. Egli non può
disfarsi dal segreto professionale se non col consenso delle parti o se egli ne
è sollevato legalmente.
Onorari
L'esperto
proporziona i suoi onorari alle difficoltà ed alla natura delle operazioni,
all'ampiezza delle sue responsabilità ed all'importanza del litigio.
Egli
compie la sua missione col minimo di spese ed esborsi.
L'esperto
che rimunera un collaboratore espone fra gli esborsi esattamente gli onorari che
spettano a quest'ultimo, e ciò, sotto la sua responsabilità.
Se
più esperti formano un collegio ognuno di essi determina il suo onorario nel
limite della sua effettiva partecipazione ai lavori.
Anche
se un onorario globale è chiesto, non vi è, in questo caso, 'dicotomia',
quest'ultima consistendo unicamente a ricompensare l'esperto che ha procurato il
cliente ad uno dei suoi colleghi, il che è illecito.
Probità
L'esperto
si fa obbligo di non ricevere dalle parti o dai terzi, direttamente od
indirettamente, nessun regalo, presente, favore o vantaggio qualsiasi o altra
rimunerazione che non sia quella da lui ufficialmente chiesta per onorari, spese
ed esborsi.
Confraternità
collegiale quando più esperti sono designati nello stesso affare
Nei
suoi rapporti con i suoi colleghi, l'esperto tiene conto delle loro preferenze
giustificate, per quanto riguarda la fissazione delle riunioni.
Allorquando
egli, per delibera del collegio, viene incaricato di redigere la relazione
peritale, egli espone con obbiettività le differenti opinioni emesse dai suoi
colleghi, a disposizione dei quali egli mette la sua esperienza e le sue capacità.
Rapporti
con magistrati e consulenti delle parti
L'esperto
convocato davanti alle autorità che lo designano, risponde ponderatamente, ma
con precisione, alle questioni che gli sono poste. Egli ascolta con serenità le
critiche che sono mosse, difende il suo punto di vista esponendo con calma le
osservazioni che egli giudica opportune e si astiene da qualsiasi commento se il
suo elaborato non viene omologato.
L'esperto
si sforza di non convocare le parti se non dopo essersi preventivamente inteso
coi loro consulenti, per quanto riguarda luogo, giorno ed ora delle riunioni.