Si  ricorda come entro il 30 novembrepensionati che hanno maturato redditi da lavoro autonomo e che sono titolari di prestazioni INPS che rientrano nell’obbligo di Dichiarazione Reddituale a causa del divieto di cumulo, siano tenuti a presentare il modello RED in ottemperanza al consueto adempimento, necessario per il mantenimento del diritto al beneficio.

L’obbligo di comunicazione è esteso anche ai titolari di pensione di invalidità di cui all’articolo 8 del predetto Regolamento INPGI ed ai titolari di prestazioni INPS soggette a requisito di reddito che svolgono lavoro sportivo. I pensionati con divieto di cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo, che abbiano svolto nel 2023 attività di lavoro autonomo, devono comunicare il reddito che prevedono di conseguire entro fine anno. I titolari di pensione chiamati all’obbligo, che omettono di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all’Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima, che sarà prelevata dall’Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore. Le disposizioni in materia di incumulabilità non si applicano per i titolari di pensione di invalidità che cumulano un reddito complessivo annuo non superiore alla pensione minima, che per il 2022 (l’anno per il quale è richiesta la comunicazione in scadenza a fine novembre) era pari a 6.816,42 euro annui. Anche le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati mentre il regime di cumulabilità si applica ai giudici di pace, in servizio al 15 agosto 2017, fino alla loro conferma. Le indennità dei giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni sono cumulabili fino al 31 dicembre 2022 mentre i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite in relazione all’esercizio di tale funzione.

Le indennità e i gettoni di presenza agli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione così come tutte le indennità connesse a cariche pubbliche elettive ma sono invece cumulabili i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private mentre sono esonerati dall’obbligo di presentare il modello RED le seguenti categorie di pensionati:

  • titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza entro il 31 dicembre 1994;
  • titolari di pensione di vecchiaia, anche nel sistema contributivo (cumulabile con i redditi da lavoro autonomo);
  • pensione di anzianità e trattamento di prepensionamento pubblico (cumulabili con i redditi da lavoro);
  • pensione o assegno di invalidità dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.